Sentenza n. 9150/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R643 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R643); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, inclusa la comunicazione di sospensione del procedimento e richiesta integrazioni del GSE prot. GSE/P20190017721 del 29 marzo 2019 (doc. 11); nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 (doc. 4 - “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017); 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 (doc. 5 - FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T del 20 marzo 2017); ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 7/7/2020: per l’annullamento del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R643 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: al fine di ottenere (anche) ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’annullamento: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R643 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R643); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R643 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806), impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del GSE recanti decadenza dagli incentivi relativi a richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici e recupero di 2.022 Titoli di Efficienza Energetica per euro 361.118,66, nonché i connessi chiarimenti operativi e FAQ
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, la comunicazione di avvio del procedimento di controllo, gli atti connessi, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, chiedendone la nullità o l'annullamento e, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle diverse richieste. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo provvedimento del 17 marzo 2020, con cui il GSE ha richiesto la restituzione di 2.022 Titoli di Efficienza Energetica, per un importo complessivo di euro 361.118,66. Il testo non espone il contenuto specifico dei motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per rinuncia.
La decisione
La società ha depositato una rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., dopo che il GSE aveva adottato un successivo provvedimento, sostitutivo in toto di quello impugnato con il ricorso introduttivo, respingendo l'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020. Il Collegio ha ritenuto che tale sopravvenienza avesse eliminato l'interesse alla definizione della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare il merito delle censure. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della sopravvenienza che aveva indotto la rinuncia.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia ritualmente notificata consente la definizione del giudizio per estinzione.
art. 56, comma 8, d.l. 76/2020
istanza di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. 76/2020
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di riesame amministrativo che ha condotto all'adozione di un successivo provvedimento sostitutivo.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non specifica ulteriormente il ruolo concreto della norma nella motivazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata, comporta l'estinzione del giudizio quando il giudice ne prende atto e non residuano ragioni per la prosecuzione della controversia.
- L'adozione, nelle more del giudizio, di un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce integralmente quello impugnato può elidere l'interesse alla definizione della causa e giustificare la rinuncia al ricorso.
- La compensazione delle spese può essere disposta per giusti motivi quando la rinuncia sia determinata da una sopravvenienza amministrativa intervenuta nel corso del giudizio.
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