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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37010/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di lesioni aggravate (aggressione con bastone) con quattro motivi: 1) tardiva ammissione della costituzione di parte civile oltre i termini dell'art. 484 c.p.p.; 2) illegittima esclusione di due testi della difesa (decadenza della prova testimoniale), per i quali si chiede la rinnovazione dell'istruttoria; 3) vizio procedurale nella escussione della persona offesa come testimone senza le garanzie previste dall'art. 210 c.p.p. e richiamo al precedente orientamento di Sezioni Unite (Lo Presti); 4) improcedibilità del reato in ragione della prossima entrata in vigore della riforma (d.lgs. n.150/2022) che avrebbe inciso sulla perseguibilità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua globalità. Sulla questione della costituzione di parte civile ha ritenuto tempestiva l'ammissione perché la costituzione è avvenuta in udienza di rinvio prima dell'apertura del dibattimento e mentre la fase di verifica della regolarità della costituzione delle parti non era ancora chiusa (il rinvio era stato determinato dalla richiesta di termine a difesa del ricorrente). Il secondo motivo è stato dichiarato generico e inammissibile per mancata indicazione puntuale dei testi e della loro incidenza sul convincimento del giudice. Il terzo motivo è stato considerato generico e non ha dimostrato che la persona offesa avesse concretamente la qualità di indagato/imputato al momento della sua escussione; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito. Il quarto motivo è stato respinto: le lesioni aggravate dall'uso di armi sono procedibili d'ufficio anche dopo la modifica normativa richiamata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, quantificate in una somma a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 484 cod. proc. pen.

    individua il termine per la costituzione di parte civile; la Corte rileva che il termine non era ancora scaduto perché, per effetto della richiesta di termine a difesa, la fase preliminare non si era conclusa e la costituzione in udienza di rinvio è risultata tempestiva nel caso concreto

  • art. 491 cod. proc. pen.

    richiamato dalla Corte d'appello come limite processuale alternativo; la Cassazione non ha comunque dovuto decidere il contrasto giurisprudenziale tra art. 484 e art. 491 poiché ha accertato che la fase non era chiusa nel caso concreto

  • art. 210 cod. proc. pen.

    disciplina le garanzie per l'escussione della persona offesa/testimone quando questa ha posizione processuale connessa; la Corte ricorda che la valutazione sostanziale dello stato di indagato/imputato del dichiarante spetta al giudice di merito e che l'eccezione deve essere specificamente provata

  • art. 603 cod. proc. pen.

    norma sulla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte d'appello ha ritenuto non dovuta la rinnovazione e la Cassazione ha giudicato genericità la richiesta difensiva circa la decadenza della prova testimoniale

  • art. 64 cod. proc. pen. (comma 3, lett. c))

    richiamato in relazione all'obbligo di avvertimento in tema di escussione testimoniale; la Cassazione sottolinea che la mancata contestazione specifica della sussistenza della qualità di indagato della persona offesa rende il motivo generico e inammissibile

  • art. 582 cod. pen.

    norma sulle lesioni personali; la Corte afferma che le lesioni aggravate dall'uso di armi restano procedibili d'ufficio nonostante la modifica normativa richiamata dal ricorrente

  • art. 585 cod. pen.

    richiamato in connessione con l'aggravante dell'uso delle armi; la Corte conferma che l'uso del bastone rientra tra le aggravanti richiamate e supporta la procedibilità d'ufficio

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalle parti civili a sostegno del diritto di difesa della persona offesa; la Corte prende in considerazione l'interesse della persona offesa a potersi costituire, ma decide sul caso concreto in base alla tempistica processuale accertata

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile in un giudizio direttissimo può essere considerata tempestiva se avviene in udienza di rinvio e prima dell'apertura del dibattimento, specialmente se il rinvio è stato determinato da una richiesta di termine a difesa: perciò, in casi simili, verificare sempre se la fase di verifica della regolare costituzione delle parti sia effettivamente conclusa
  • In cassazione i motivi che contestano l'inutilizzabilità o l'esclusione di prove testimonali devono essere formulati in modo specifico: occorre indicare nominativi, atti affetti dal vizio e spiegare concretamente l'incidenza di tali atti sul convincimento del giudice, altrimenti il motivo può essere dichiarato generico e inammissibile
  • Quando si contesta l'escussione della persona offesa come testimone per mancato avvertimento ex art. 210 c.p.p./Sez. Unite Lo Presti, è necessario dimostrare fattualmente che quella persona aveva già la posizione di indagato/imputato al momento della dichiarazione; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare gli elementi sostanziali che caratterizzano tale posizione
  • Le modifiche normative successive non incidono automaticamente sulla procedibilità di reati che la legge qualifica ancora come procedibili d'ufficio; in presenza di un'aggravante (es. uso di arma) la valutazione della procedibilità va fatta alla stregua della fattispecie concreta e della norma vigente
  • La presenza o l'assenza di ammissione tempestiva della costituzione di parte civile è spesso questione tecnica legata alla fase processuale concreta: per evitare problemi procedurali, la persona offesa e il suo difensore devono attivarsi tempestivamente non appena venga fissata udienza, ma i rinvii disposti per esigenze difensive possono legittimare costituzioni in udienze successive purché il dibattimento non sia ancora aperto

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