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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33120/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello resta quindi ferma, compresa la pena irrogata e l'aumento per recidiva, non essendo stati accolti i motivi di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo quattro motivi: i primi due riguardavano la validità del sequestro e della relativa convalida; il terzo censurava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; il quarto lamentava vizi di motivazione e violazione di legge in relazione a una contravvenzione ex art. 697 c.p., che però non risultava oggetto di contestazione nel procedimento. La Corte ha rilevato che i primi due motivi introducevano questioni non dedotte in appello, che il terzo era manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato la pena sulla base degli artt. 132 e 133 c.p. e della recidiva, e che il quarto era generico ed eccentrico rispetto al thema decidendum.

Norme richiamate

  • artt. 132 e 133 c.p.

    sono richiamati come criteri che devono sorreggere la determinazione della pena; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della sentenza di appello che vi si è conformata, con pena appena superiore al minimo edittale e aumento per recidiva.

  • art. 697 c.p.

    è menzionato solo per rilevare che la doglianza del ricorrente era eccentrica, perché la relativa contravvenzione non era oggetto di contestazione nel procedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili questioni nuove non prospettate in appello: i motivi di ricorso che introducono temi mai sottoposti al giudice di merito sono inammissibili.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata dia conto, sia pure sinteticamente, dei criteri legali di commisurazione della pena e delle ragioni dell'aumento per recidiva.
  • Una doglianza relativa a un reato o a una contravvenzione non contestata nel procedimento è generica e irrilevante, perché estranea all'oggetto del giudizio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneRecidiva
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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