Cassazione Penale, Ordinanza n. 33120/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello resta quindi ferma, compresa la pena irrogata e l'aumento per recidiva, non essendo stati accolti i motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo quattro motivi: i primi due riguardavano la validità del sequestro e della relativa convalida; il terzo censurava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; il quarto lamentava vizi di motivazione e violazione di legge in relazione a una contravvenzione ex art. 697 c.p., che però non risultava oggetto di contestazione nel procedimento. La Corte ha rilevato che i primi due motivi introducevano questioni non dedotte in appello, che il terzo era manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato la pena sulla base degli artt. 132 e 133 c.p. e della recidiva, e che il quarto era generico ed eccentrico rispetto al thema decidendum.
Norme richiamate
artt. 132 e 133 c.p.
sono richiamati come criteri che devono sorreggere la determinazione della pena; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della sentenza di appello che vi si è conformata, con pena appena superiore al minimo edittale e aumento per recidiva.
art. 697 c.p.
è menzionato solo per rilevare che la doglianza del ricorrente era eccentrica, perché la relativa contravvenzione non era oggetto di contestazione nel procedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni nuove non prospettate in appello: i motivi di ricorso che introducono temi mai sottoposti al giudice di merito sono inammissibili.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata dia conto, sia pure sinteticamente, dei criteri legali di commisurazione della pena e delle ragioni dell'aumento per recidiva.
- Una doglianza relativa a un reato o a una contravvenzione non contestata nel procedimento è generica e irrilevante, perché estranea all'oggetto del giudizio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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