Cassazione Civile, Ordinanza n. 27818/2025 del 18/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di rate insolute di un mutuo chirografario concesso a una società, con fideiussione prestata da un terzo. I debitori proponevano opposizione sostenendo, in sintesi, che il mutuo fosse nullo per illiceità della causa perché stipulato solo per ripianare un debito di conto corrente della società, debito che assumevano inesistente poiché generato da addebiti illegittimi; in via riconvenzionale deducevano l’usurarietà degli interessi applicati sul conto corrente, la nullità di clausole relative ad anatocismo, commissioni di massimo scoperto, costi e remunerazioni, e chiedevano restituzioni. In appello riproponevano anche la nullità della fideiussione omnibus per asserita conformità allo schema ABI censurato dall’Autorità antitrust, sostenendo che la nullità dovesse estendersi all’intero contratto. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione, ritenendo provato il credito della banca da mutuo, non dimostrata l’illiceità del rapporto di conto corrente, non decisiva la doglianza sulla fideiussione e generiche le deduzioni sull’usura. In cassazione i ricorrenti lamentavano: 1) violazione delle regole sul collegamento negoziale e sul mutuo di scopo, per la mancata considerazione della nullità del mutuo solutorio destinato a estinguere un passivo inesistente; 2) violazione della disciplina antitrust sulla fideiussione ABI, per non avere esteso la nullità all’intero contratto; 3) violazione delle norme sull’usura bancaria, per avere la Corte trascurato perizie e estratti conto che avrebbero dimostrato tassi superiori alla soglia; 4) violazione delle norme processuali sulla consulenza tecnica e sull’esibizione documentale, per non aver disposto CTU e ordine di esibizione al fine di accertare l’usura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il mutuo solutorio è valido e costituisce titolo esecutivo quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito, anche se immediatamente destinata a estinguere pregresse esposizioni verso la banca. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la prova che l’escussione del fideiussore fosse avvenuta in base alle clausole asseritamente antitrust; inoltre ha rilevato difetto di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. quanto alla prova che senza quelle clausole il contratto non sarebbe stato concluso. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la Corte d’appello aveva qualificato l’atto di appello come totalmente generico ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e tale statuizione non era stata censurata; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto relativo a richieste istruttorie connesse a un motivo di appello già dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 474 c.p.c.
Il contratto di mutuo può costituire titolo esecutivo se ricorrono i requisiti di legge e la somma mutuata è entrata nella disponibilità giuridica del mutuatario.
art. 299 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo per morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non indica in modo specifico e tempestivo gli atti e i fatti posti a fondamento della censura e della prova richiesta.
art. 342 c.p.c.
L’appello può essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi; tale ratio, se non censurata, rende non scrutinabili le ulteriori doglianze collegate.
art. 61 c.p.c.
La richiesta di consulenza tecnica è priva di rilievo se collegata a un motivo di gravame già dichiarato inammissibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre vizio motivazionale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di decisività.
art. 2 l. n. 287/90
Il motivo sulla fideiussione antitrust è stato ritenuto non decisivo perché non dimostrava che l’escussione fosse avvenuta in base alle clausole censurate e non all’intero contratto.
art. 1815, comma 2, c.c.
Richiamato in tema di usura; la Corte ha però rilevato che le doglianze erano generiche e non specificamente correlate ai contratti e ai tassi contestati.
art. 644, comma 1, c.p.
Richiamato come norma penale di riferimento per l’usura, senza che nel caso concreto fosse fornita una allegazione/prova specifica idonea.
L. n. 24/2001
Richiamata dai ricorrenti nel motivo sull’usura bancaria.
L. n. 108/96
Richiamata dai ricorrenti nel motivo sull’usura bancaria.
art. 210 c.p.c.
La richiesta di esibizione documentale è stata ritenuta tardiva o comunque priva di utilità autonoma rispetto al motivo di appello dichiarato generico.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il mutuo solutorio è valido quando la somma mutuata entra nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se viene immediatamente impiegata per estinguere debiti pregressi verso la stessa banca; la destinazione delle somme a ripianare passività non incide di per sé sulla causa del contratto.
- Chi deduce la nullità dell’intero contratto di fideiussione per presenza di clausole anticoncorrenziali deve allegare e provare che, senza quelle clausole, il contratto non sarebbe stato concluso; in difetto, la nullità può riguardare solo le clausole colpite dall’illecito.
- Le censure sull’usura bancaria devono essere specifiche: occorre indicare con precisione a quali rapporti, clausole, tassi e operazioni si riferisce la contestazione, non essendo sufficiente un richiamo generico a perizie o estratti conto.
- Quando la sentenza di merito dichiara inammissibile l’appello per genericità dei motivi, la parte ricorrente deve censurare espressamente tale autonoma ratio; in mancanza, i motivi di cassazione che presuppongono la riapertura del merito restano inammissibili.
- Le richieste istruttorie in cassazione non possono sorreggere doglianze riferite a capi di appello già dichiarati inammissibili, poiché vengono meno il necessario nesso di decisività e l’utilità processuale dell’istruzione invocata.
- Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del processo, non determina interruzione né ingresso degli eredi nel giudizio.
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