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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Studi di settore - costituiscono presunzioni semplici - "gravi incongruenze" - obbligo di ponderare l'impiego di strumenti predeterminati di accertamento - adattamento dei i dati contenuti negli studi alla realtà specifica del contribuente - obbligo dell'Amministrazione Finanziaria - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che lo scostamento dai risultati di GERICO non fosse sufficiente, da solo, a dimostrare maggiori ricavi o redditi. Gli studi di settore costituiscono infatti strumenti standardizzati e possono fungere soltanto da presunzioni semplici. L'Ufficio deve verificare la presenza di gravi incongruenze e adeguare i dati presuntivi alla concreta situazione economica e personale del contribuente, considerando i molteplici fattori che possono incidere sulla redditività dell'attività.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta: l'utilizzo degli studi di settore non può costituire automaticamente il fondamento dell'accertamento. È necessario che lo scostamento sia qualificato da gravi incongruenze e che l'Amministrazione proceda a una valutazione oggettiva e specifica della situazione del contribuente. I soli indici di redditività hanno valore orientativo e non esonerano l'Ufficio dall'obbligo di motivare adeguatamente l'accertamento e di considerare le circostanze concrete dell'attività.

Norme richiamate

  • Art. 62 sexies del D.L. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993

    Gli studi di settore possono essere utilizzati come elementi presuntivi soltanto in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dello strumento. Non costituiscono, da soli, il fondamento automatico dell'accertamento.

  • Art. 62 bis del D.P.R. 427/1993

    La norma è richiamata in relazione agli strumenti di determinazione standardizzata dei ricavi e dei compensi; il loro impiego deve comunque essere coordinato con una valutazione concreta della posizione del contribuente.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore o da GERICO non determina automaticamente l'accertamento di maggiori ricavi: deve essere accompagnato da gravi incongruenze e da una motivazione concreta.
  • Gli studi di settore hanno natura di presunzioni semplici e richiedono un esame complessivo degli elementi del caso concreto.
  • L'Amministrazione finanziaria deve adattare i risultati dello strumento standardizzato alla realtà specifica dell'impresa o del professionista, considerando fattori che possono incidere sulla redditività.
  • Gli indici di redditività hanno funzione orientativa e non possono sostituire la prova o la motivazione dell'effettiva evasione.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di gravi incongruenze, la mancata considerazione delle peculiarità dell'attività o l'insufficienza della motivazione dell'Ufficio.

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