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Ordinanza

Ordinanza n. 502/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Napoli valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alla immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Giustizia amministrativa202311446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Napoli per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i titolari di titoli esteri non riconosciuti nelle fasce aggiuntive e impediscono l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze relativa alla provincia di Napoli, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023, l'avviso del 20 luglio 2023 relativo alla call veloce e gli ulteriori atti connessi, nella parte in cui i docenti muniti di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, sono inseriti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D o in un secondo elenco aggiuntivo e sono esclusi dall'accesso al ruolo, anche mediante call veloce. La ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, evidenziando implicitamente la presenza di un elevato numero di controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure rivolte contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Rilevato l'elevato numero di controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali, nonché su quelli degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'inosservanza dei termini è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti, modalità di notificazione idonee a coinvolgere nel giudizio una pluralità di controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto l'integrazione è stata autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperirne gli indirizzi.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo coinvolge un numero elevato di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione resistente e degli uffici amministrativi interessati di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
  • Quando il giudice stabilisce termini perentori per la pubblicazione dell'avviso e per il deposito della relativa prova, il mancato rispetto delle modalità prescritte può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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