Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1874/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 944/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, corretta con ordinanza del 12 marzo 2024. La pronuncia, passata in giudicato, aveva dichiarato il diritto al beneficio di 500 euro annui e condannato il Ministero ad attribuire la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito all’effettiva attribuzione. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l’intervento di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, oltre alle spese. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 marzo 2024; erano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti per l’esecuzione dei titoli di spesa della pubblica amministrazione e il giudicato risultava attestato il 28 aprile 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione del titolo, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni e il passaggio in giudicato della sentenza. Ha accolto la domanda nei limiti delle sole annualità riconosciute dal giudice del lavoro e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha escluso dall’ottemperanza la condanna alle spese disposta nel giudizio di lavoro, perché estranea alla domanda. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e un ulteriore termine di 60 giorni. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto e versato, e agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto, nei limiti delle annualità riconosciute dalla sentenza ottemperanda.

    Il giudice accoglie l’azione di ottemperanza e ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato, circoscrivendo l’esecuzione alle annualità riconosciute dal titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015;

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico annuale attribuito tramite la Carta elettronica del docente; in questa sede il TAR ne dispone l’esecuzione limitatamente alle annualità riconosciute dal giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire al ricorrente per gli a.s., 2019/2020, 2020/2021, la Carta elettronica del docente dell’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

    Gli interessi o la rivalutazione sul beneficio spettano, secondo il titolo esecutivo, dal momento in cui sorge il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile, nei confronti di un’amministrazione, quando il titolo esecutivo è stato notificato, è decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il titolo è passato in giudicato.
  • In sede di ottemperanza il giudice deve ordinare l’esecuzione nei limiti oggettivi e temporali del giudicato, senza estendere l’ordine a statuizioni o annualità non comprese nel titolo.
  • La condanna alle spese pronunciata nel giudizio che ha formato il titolo esecutivo non rientra automaticamente nell’oggetto dell’ottemperanza quando la domanda esecutiva è limitata all’esecuzione della prestazione sostanziale riconosciuta.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l’adempimento dell’amministrazione e un ulteriore termine per l’intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.