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Sentenza

Sentenza n. 659/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Salerno in merito all'istanza presentata in data -OMISSIS- avente ad oggetto la richiesta di conclusione della procedura di ingresso e del conseguente obbligo delle Prefettura di Salerno di provvedere sulla predetta istanza; e per la condanna della Prefettura di Salerno di provvedere sulla stessa, entro un termine non superiore a sessanta giorni con la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine stabilito;

Giustizia amministrativa202500906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Salerno sulla richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e conclusione della procedura di ingresso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Salerno sull’istanza volta alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 42, comma 4, d.l. 73/2022. In precedenza era stato rilasciato un nulla osta al lavoro subordinato, successivamente sottoposto a procedimento di revoca per asserita carenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro e mancato assolvimento di obblighi verso il Centro per l’Impiego. Il ricorrente aveva presentato controdeduzioni e documentazione e, dopo la revoca del nulla osta, aveva chiesto la riapertura del procedimento, lamentando l’inerzia amministrativa e la violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, in relazione al diritto di difesa, al buon andamento e all’obbligo di conclusione del procedimento. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha ripristinato la pratica e successivamente adottato un provvedimento espresso relativo al nulla osta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione aveva definito il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Tale sopravvenienza ha eliminato l’inerzia oggetto dell’azione e ha fatto venir meno qualsiasi concreta utilità residua della decisione giudiziale. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e degli artt. 1 e 2 l. 241/1990. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della situazione di fatto.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile all’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina l’utilità concreta della decisione; nel caso esaminato, l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso e motivato.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 42, comma 4, d.l. 73/2022

    Indicato quale base normativa della convocazione presso gli uffici dell’amministrazione per la stipula del contratto di soggiorno.

Massime di principio

  • L’adozione, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio, di un provvedimento espresso e motivato che definisca il procedimento determina l’improcedibilità dell’azione per sopravvenuta carenza di interesse, quando dalla decisione sul silenzio non possa derivare al ricorrente alcuna concreta utilità residua.
  • L’azione avverso il silenzio mira a ottenere la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso; una volta che l’amministrazione abbia provveduto, il giudice non deve più accertare l’illegittimità dell’inerzia se non residua un interesse concreto e attuale a una pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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