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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35536/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere per 29 addebiti (27 per violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9/10/1990 n. 309 e 2 per il comma 4), relativi a centinaia di cessioni di cocaina e numerose cessioni di hashish tra il 2008 e settembre 2023. Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'obbligo di trasmissione al Tribunale dell'informativa della Guardia di Finanza (in particolare le dichiarazioni di Gallamini Dimitri) ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura; 2) criticità dei verbali degli acquirenti (metodo "copia-incolla" e mancanza di indagini sulle capacità economiche); 3) errore nel rifiuto della derubricazione alla fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 perché, a suo avviso, le cessioni sarebbero state personali e in ambito territoriale circoscritto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: 1) l'omessa trasmissione di parti dell'informativa (dichiarazioni di Gallamini) non comporta automaticamente l'inefficacia della misura quando quelle dichiarazioni risultano meramente integrative o riepilogative e non vengano indicate come dati decisivi sottratti al controllo del giudice del riesame; inoltre il Gip non ha fondato la misura su quel rischio ma su altro (art. 274 lett. c) c.p.p.); 2) la derubricazione all'ipotesi attenuata ex art. 73, comma 5, è stata esclusa correttamente in base alle modalità e alla ripetitività delle condotte: non si tratta di "piccolo spaccio". Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato confermato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9/10/1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73

    Il comma 1 incrimina il traffico e la cessione di stupefacenti; il comma 5 disciplina l'ipotesi attenuata ("piccolo spaccio"). La Corte ha ritenuto che le modalità, la numerosità e la durata delle cessioni non rientrino nella fattispecie attenuata.

  • Codice di procedura penale - art. 309, comma 5

    L'obbligo di trasmettere gli atti al giudice non determina automaticamente l'inefficacia della misura se gli atti non trasmessi non contengono dati decisivi o, dopo la prova di resistenza, risultano irrilevanti ai fini della decisione cautelare.

  • Codice di procedura penale - art. 274, lett. c)

    art. 274, lett. c) c.p.p.

    La misura cautelare è stata fondata su esigenze cautelari contemplate dalla norma (es. pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione), e non unicamente sulle dichiarazioni non trasmesse; la Corte ha confermato la fondatezza della misura sulla base di tali esigenze.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b), c), e)

    art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    Viene richiamata la norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge): il ricorso invocava tali vizi ma la Corte ha ritenuto infondate le censure di merito.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 173

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti formali alla possibilità di dedurre in sede di impugnazione; il motivo è stato trattato nei limiti consentiti dalla norma.

  • Codice di procedura penale - art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter c.p.p.

    Prescrive adempimenti della cancelleria in seguito alla pronuncia sulla custodia cautelare; la Corte dispone l'invio per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • L'omessa trasmissione integrale di atti o informativa della polizia giudiziaria non annulla automaticamente una misura cautelare: occorre che sia dimostrato che i dati non trasmessi fossero decisivi e che la loro mancata valutazione abbia inciso sulla legittimità della decisione.
  • La valutazione sulla configurabilità della fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, deve considerare modalità, numerosità, ripetitività e durata delle cessioni: vendite limitate, occasionali e di modesta entità possono giustificare la derubricazione, comportamenti diffusi e pluriennali no.
  • Critiche sulla forma dei verbali ("copia-incolla") o sulla mancanza di indagini economiche degli acquirenti sono, in larga parte, questioni di merito probatorio che non giustificano, di per sé, la cassazione o l'automatica inefficacia della misura cautelare; richiedono valutazione nel contraddittorio o in sede di merito.
  • Per far valere la perdita di efficacia di un provvedimento cautelare per omissioni procedurali è necessario indicare con precisione quali elementi decisivi sono stati sottratti al controllo e dimostrare la loro rilevanza rispetto alla decisione cautelare.
  • Il tribunal del riesame e la Corte verificano la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) nella motivazione: la presenza di molteplici indizi e la concentrazione temporale delle condotte rafforzano la legittimità della custodia cautelare.

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