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Sentenza

Sentenza n. 180/2026 - Palermo, Sezione 5

OTTEMPERANZA ALLA Sentenza n. 487/2024 (R.G. n. 1316/2023) del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, pubblicata in data 16 maggio 2024, notificata in data 17 maggio 2024e passata in giudicato

Giustizia amministrativa202501514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 487/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 487/2024, passata in giudicato e notificata il 17 maggio 2024. La sentenza civile aveva accertato il diritto della ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all'erogazione di complessivi euro 3.500,00 mediante emissione dei relativi buoni elettronici, oltre agli accessori di legge. Nonostante la notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva attivato la Carta né emesso i buoni. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento. Il Ministero è stato ordinato di attribuire alla ricorrente, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, euro 3.500,00 oltre agli accessori di legge e alle spese liquidate nella sentenza civile, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega e senza compenso. È stata inoltre fissata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento e comunque non oltre la scadenza del termine di 60 giorni, con attribuzione al commissario del compito di liquidare e pagare l'eventuale penalità maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto presupposto per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione in base alla quale la sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché notificata all'amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuta esecuzione del comando contenuto nel giudicato, il giudice può ordinare gli adempimenti necessari, fissando un termine ultimativo per l'esecuzione e specificando il contenuto dell'attività dovuta.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute quando l'inadempimento si protrae senza giustificazione e il comando giudiziale è semplice e privo di complessità esecutiva; la penalità può essere limitata temporalmente al termine assegnato per l'adempimento spontaneo, oltre il quale opera il commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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