Sentenza n. 1692/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso documentale e civico presentata il 12 febbraio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente, infermiere in servizio presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore, ha chiesto l'accesso al regolamento aziendale previgente sull'attribuzione dell'indennità di rischio da radiazioni, ai verbali degli ultimi cinque anni della Commissione di valutazione del rischio radiologico riferiti alla propria posizione e, se le verifiche individuali non fossero state effettuate, a un'attestazione dell'omissione o dell'inesistenza dei verbali. Ha dedotto la violazione degli artt. 22-25 e 2 della l. 241/1990, nonché sviamento ed eccesso di potere, sostenendo di avere interesse a conoscere le valutazioni sulla propria esposizione a radiazioni e l'operato dell'ASL, anche in vista di un'eventuale azione per il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico e del riposo biologico. L'ASL ha eccepito la cessazione della materia del contendere, avendo depositato la delibera e il regolamento del 2025 e i verbali degli ultimi cinque anni con gli elenchi degli aventi diritto; ha inoltre contestato l'attualità dell'interesse per mancata prova dei presupposti dell'indennità. Il ricorrente ha ritenuto soddisfatta la richiesta per i verbali depositati, ma ha insistito per il regolamento previgente o per una dichiarazione della sua inesistenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata integralmente la materia del contendere. In udienza l'ASL ha dichiarato che prima del regolamento approvato il 28 ottobre 2025 non esisteva alcun regolamento aziendale sull'indennità di rischio da radiazioni; inoltre, in giudizio erano stati resi disponibili i verbali esistenti degli ultimi cinque anni. Il ricorrente ha così ottenuto l'ostensione della documentazione effettivamente esistente e disponibile, mentre gli ulteriori documenti richiesti risultavano inesistenti. Non è stata accolta la richiesta di condanna dell'ASL alle spese: le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'avvenuta richiesta di documenti inesistenti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio di accesso, l'amministrazione rende disponibili i documenti esistenti e chiarisce che gli ulteriori atti richiesti non esistono, soddisfacendo così la pretesa sostanziale di ostensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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