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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12665/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019 (omessa comunicazione di variazioni rilevanti per il reddito di cittadinanza), deducendo: (i) erronea interpretazione normativa perché l'obbligo di comunicare lo stato detentivo sussisterebbe solo se la misura cautelare fosse intervenuta dopo la presentazione della domanda, mentre nel caso la carcerazione derivava da esecuzione di una sentenza definitiva; (ii) carenza di dolo, poiché la ricorrente dichiara di essersi rivolta a un CAF e di ignorare l'obbligo di comunicazione; (iii) sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie per effetto della legge di bilancio 2023 (lex mitior); (iv) errata valutazione delle circostanze attenuanti e della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla depenalizzazione, richiamando l'orientamento di legittimità e della Corte costituzionale secondo cui l'abrogazione del reato a decorrere dal 1/1/2024 non comporta automaticamente l'applicazione della lex mitior ai fatti per i quali la disciplina rimaneva efficace fino al termine di efficacia previsto, considerata la plausibile giustificazione normativa e la coordinazione con la nuova fattispecie introdotta per il futuro. Ha poi confermato la sussistenza del reato: la condanna definitiva per il delitto ex art. 73 d.P.R. 309/1990 rientra tra i reati indicati dall'art. 7, comma 3, d.l. 4/2019 e determina la revoca del beneficio; la mancata comunicazione dello stato detentivo, dopo aver richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, integra l'elemento oggettivo e, per la Corte, anche quello soggettivo del reato, non sussistendo un errore di diritto idoneo ad escludere il dolo. I motivi relativi alla prova e alle attenuanti sono stati ritenuti inammissibili o infondati come apprezzamenti di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle relative spese.

Norme richiamate

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7 (commi 1 e 2)

    "chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute"; e il comma 2 incrimina "l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio... nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini..."

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'omessa comunicazione di variazioni rilevanti (tra cui la sopravvenuta condanna definitiva per i reati elencati nel comma 3) integra il reato previsto dal comma 2 quando la comunicazione fosse dovuta per la conservazione del beneficio.

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 2, comma c-bis

    "la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3"

    La disposizione individua i requisiti di ammissibilità e stabilisce che la condanna definitiva per i reati elencati comporta revoca e obbligo di restituzione, giustificando l'obbligo di comunicazione della sopravvenuta situazione giudiziaria.

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7-ter

    "Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale... l'erogazione del beneficio... è sospesa"

    Serve a chiarire che misure cautelari o condanne non definitive rilevanti sospendono l'erogazione; la Corte ha però sottolineato che la rilevanza penale dell'omessa comunicazione dipende anche dalla natura della condanna definitiva (se rientra tra quelle elencate).

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 318 (legge di bilancio 2023)

    eventuale abrogazione della normativa sul reddito di cittadinanza a decorrere dal 2024

    La Corte ha ritenuto che l'abrogazione non impone automaticamente la retroattività favorevole (lex mitior) ai fatti anteriori quando la legge stessa prevede un regime transitorio che conserva la tutela penale per i comportamenti sino al termine di efficacia, che è compatibile e giustificato.

  • d.l. 4 maggio 2023, n. 48, art. 8 (convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)

    riferita a nuove fattispecie penali concernenti benefici analoghi introdotti per il futuro

    La nuova incriminazione per futuri benefici è stata richiamata dalla giurisprudenza come elemento di coordinamento che giustifica la conservazione di sanzioni penali per i fatti anteriori alla soppressione del reddito di cittadinanza.

  • articoli del codice di procedura penale invocati (art. 606, comma 1, b) e e), e artt. 521, 522 c.p.p.)

    Gli articoli sono stati richiamati dalla ricorrente come vizio di motivazione e valutazione della prova; la Corte di Cassazione li ha considerati inammissibili o infondati per trattarsi di censure di merito non rilevabili in sede di legittimità.

  • giurisprudenza e pronunce richiamate (Sez. 3, n. 7541/2024 Picciano; Sez. 3, n. 39155/2024 Manco; Corte costituzionale sent. n. 54/2024)

    La Corte ha fatto riferimento a questi precedenti per confermare l'orientamento secondo cui l'abrogazione del reato non impone automaticamente l'applicazione della lex mitior ove la normativa deroghi temporalmente alla retroattività e ciò risulti ragionevolmente giustificato.

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicazione all'INPS di variazioni rilevanti (condanne definitive per i reati elencati) è un requisito soggettivo dell'erogazione del reddito di cittadinanza: la sua omissione integra il reato previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 4/2019.
  • La mera carcerazione non rileva "di per sé" ai fini penali: rileva quando è l'effetto di una condanna definitiva per reati espressamente richiamati dalla normativa che comportano la revoca del beneficio.
  • L'ignoranza dell'obbligo di comunicazione o il ricorso a un intermediario (es. CAF) non escludono automaticamente il dolo: l'errore di diritto, salvo casi specifici, non elimina l'elemento soggettivo del reato.
  • La verifica delle circostanze attenuanti e della recidiva costituisce materia di valutazione di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione manifesto o illogico.
  • L'abrogazione di una fattispecie penale non comporta automaticamente l'applicazione della lex mitior quando la legge di abrogazione prevede un regime transitorio o vi siano ragioni normative plausibili per conservare l'applicazione della disciplina ai fatti anteriori.

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