Cassazione Penale, Sentenza n. 2148/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Aloisio era stato sottoposto agli arresti domiciliari come gravemente indiziato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A), riciclaggio (capo B.1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo C) per il ruolo di formalmente intestatario della ditta individuale Tele.net, ritenuta strumento per lo svuotamento della Catania Impianti e per la distrazione di ricavi a favore di soggetti riconducibili al clan Pillera-Puntina. Il ricorso in Cassazione articolava cinque censure: (1) insufficienza dei gravi indizi in relazione alla qualificazione della assegnazione di blocchi di lavori come distrazione (artt. fall. e artt. codice penale) e mancanza di prova del contributo causale dellAloisio al riciclaggio; (2) sovrapposizione indebita tra bancarotta impropria e bancarotta distrattiva; (3) carenza di elementi probatori per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (4) inutilizzabilità e inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Messina; (5) mancata valutazione della persistenza delle esigenze cautelari dati i lunghi tempi intercorso tra i fatti e la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti. Ha richiamato il principio secondo cui la bancarotta distrattiva richiede che i beni o i diritti oggetto della distrazione fossero già nel patrimonio dell'imprenditore fallito: la semplice perdita di assegnazioni o la deviazione di futuri blocchi di lavori, essendo discrezionali e costituiti da aspettative, non possono di per sé costituire distrazione se non risultano previamente nella disponibilità patrimoniale. Tuttavia la Corte ha riconosciuto che una pluralità di atti funzionalmente concatenati finalizzati a svuotare progressivamente una società può integrare bancarotta impropria da operazioni dolose e, allorché il depauperamento di una società-asset determini diminuzione dell'attivo di un altro fallimento, integrare anche fattispecie distrattive riferibili a procedure diverse. La Corte ha censurato l'ordinanza impugnata per la commistione non chiarita tra le due procedure fallimentari e per l'attribuzione di distrazione a cespiti non appartenenti al patrimonio della società fallita, rilevando l'insanabile illogicità della motivazione. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e il fascicolo rinviato al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Norme richiamate
artt. 223, 216 e 219 legge fallimentare (I. fall.)
La Corte richiama che la bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 e segg.) si concretizza nella sottrazione di beni dal patrimonio destinato a garanzia dei creditori; la distrazione richiede la previa disponibilità dei beni/diritti nel patrimonio del fallito. L'art. 223 n.2 (bancarotta impropria da operazioni dolose) si applica a una pluralità di atti concatenati che, pur legittimi singolarmente, nel loro insieme causano il dissesto.
art. 2740 codice civile
Ribadito il principio che il patrimonio risponde delle obbligazioni: la tutela dei creditori passa dalla conservazione della consistenza patrimoniale, parametro centrale per valutare l'effetto lesivo degli atti contestati.
art. 648-bis codice penale
Norma sul riciclaggio richiamata nella prospettazione dell'accusa; la Corte evidenzia la necessità di specificare il contributo causale e la consapevolezza dell'origine illecita rispetto alla condotta contestata.
art. 416-bis.1 codice penale
Aggravante per agevolazione di associazione mafiosa; la Corte ammette che la fonte collaborativa può fondare l'accertamento dell'aggravante se le dichiarazioni sono attendibili, ma richiede motivazione chiara e specifica sugli elementi che collegano le condotte all'associazione.
art. 273 codice di procedura penale
Richiesta di gravità indiziaria per la misura cautelare: la Corte sottolinea l'importanza della valutazione puntuale dei gravi indizi e della coerenza logica della motivazione che li individua.
art. 2598 n.3 codice civile
La Corte osserva che lo sviamento degli affidamenti può costituire illecito civile per concorrenza sleale quando arrechi danno allaltra impresa, pur non costituendo necessariamente bancarotta distrattiva.
art. 2634 codice civile
Rilevata la possibilità che alcune operazioni possano avere rilievo anche sotto il profilo di nullità per frode ai danni dei creditori, secondo gli schemi tipizzati nel diritto civile e societario.
Massime di principio
- Per configurare bancarotta distrattiva è fondamentale che il bene o il diritto oggetto dellatto fosse già nel patrimonio dellimprenditore fallito; la mera perdita di aspettative o il dirottamento di futuri incarichi non costituisce di per sé distrazione.
- Una serie di atti singolarmente leciti, se funzionalmente concatenati e diretti allo svuotamento progressivo della societa, può integrare bancarotta impropria da operazioni dolose: occorre valutare la pluralita e lunitarietà delloperazione nel suo complesso.
- Quando più procedure fallimentari sono coinvolte, laccertamento deve distinguere chiaramente a quale procedura e a quale patrimonio si riferisce ciascuna condotta, evitando commistioni che rendano illogica la motivazione.
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possono sostenere laccusa e lapplicazione di aggravanti per collegamenti mafiosi, ma la loro utilizzazione richiede una valutazione motivata della attendibilità e della pertinenza rispetto ai fatti specifici.
- Nelle misure cautelari deve emergere una valutazione puntuale dei gravi indizi e delle esigenze cautelari al momento della misura (anche considerando il tempo intercorso): il nesso causale tra atti contestati e responsabilità personale deve risultare sufficientemente delineato.
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