Cassazione Penale, Sentenza n. 47049/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Cremona per il reato di detenzione ai fini di spaccio di oltre 500 g di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) violazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini (art. 2 L. 742/1969 e art. 309, 9° c. c.p.p.) e lesione del diritto di difesa per mancato rinvio richiesto dalla difesa, dato che l'udienza ricadeva nel periodo feriale; (2) violazione del termine di 10 giorni per la trattazione previsto dall'art. 309, 9° c. c.p.p., in relazione alla data di ricezione dell'atto (22.7.2023); (3) censura sulla motivazione delle esigenze cautelari, ritenute non adeguatamente giustificate alla luce delle ammissioni del ricorrente, dell'esito negativo della perquisizione domiciliare e del ruolo non apicale attribuito all'indagato
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha interpretato la normativa sulla sospensione feriale (L. n. 742/1969, art. 2 e successive modifiche) nel senso che la facoltà di non far operare la sospensione non opera solo se vi sia rinuncia da parte dell'indagato o del difensore o nei procedimenti per criminalità organizzata. Non trattandosi di reato di criminalità organizzata e avendo la difesa esercitato la facoltà di non rinunciare alla sospensione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto concedere il rinvio della trattazione oltre il periodo feriale (10-31 agosto). Per questo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha dichiarato cessata l'efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare del Gip del 12 luglio 2023 e ha ordinato l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa. Le ulteriori doglianze sono state ritenute assorbite
Norme richiamate
art. 309, 9° comma cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di trattazione dell'impugnativa (dieci giorni dalla ricezione degli atti). Interpretato insieme alla disciplina sulla sospensione feriale: il termine va conciliato con la sospensione feriale e non può determinare la trattazione immediata se la difesa non ha rinunciato alla sospensione.
Legge n. 742/1969, art. 2
«In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma 1 non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata».
La sospensione feriale protegge il diritto di difesa; opera anche nei procedimenti incidentali (quali i riesami cautelari) salvo rinuncia esplicita della parte o nei procedimenti per criminalità organizzata. Se la difesa non rinuncia, va concesso il rinvio oltre il periodo feriale.
d.P.R. 309/1990, art. 73, 1° comma
Norma sostanziale che incrimina la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È il capo di imputazione per il quale era disposta la misura cautelare; la Corte però ha deciso sul profilo procedurale (sospensione feriale) senza entrare nel merito della sussistenza delle esigenze cautelari.
Disposizioni di attuazione c.p.p. / art. 240-bis e modifiche legislative (D.L. 193/1990; D.L. 306/1992, L. 356/1992)
Richiamate in motivazione per ricostruire l'evoluzione normativa della sospensione feriale e confermare l'ambito di applicazione della L. 742/1969 anche rispetto ai procedimenti incidentali e alle modifiche successive.
Giurisprudenza citata (Sez. Un., n. 37501 del 15/7/2010, Donadio)
Conferma che i termini delle indagini preliminari comprendono anche i termini relativi a procedimenti incidentali come i riesami in tema di misure cautelari.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini processuali in materia penale tutela anche le impugnazioni incidentali (es. riesame di misure cautelari): se la difesa non rinuncia, il giudice deve concedere il rinvio oltre il periodo feriale, salvo che si tratti di procedimenti per criminalità organizzata o vi sia valida rinuncia.
- La data rilevante per valutare l'operatività della sospensione feriale è la data fissata per la trattazione (udienza), non la data di proposizione dell'impugnazione.
- La violazione del diritto della difesa connessa al mancato rispetto della sospensione feriale può comportare l'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato e la cessazione dell'efficacia della misura cautelare già disposta, con conseguente immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa.
- In presenza di questioni procedurali rilevanti (es. sospensione feriale) il giudice di merito può essere rimesso in causa direttamente sulla base di tali profili, senza che sia necessario decidere sul merito delle esigenze cautelari; tuttavia, le doglianze sul mancato concretizzarsi delle esigenze cautelari restano percorribili se il giudice avesse deciso diversamente.
- Difensori e parti devono vigilare sulle date di deposito e di udienza e dichiarare esplicitamente la volontà di non rinunciare alla sospensione feriale quando ciò è strategico; il mancato esercizio di tale facoltà può comportare la perdita del diritto al rinvio.
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