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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40278/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma del giudizio abbreviato del Tribunale di Torre Annunziata, ha confermato la condanna per detenzione di un'arma comune da sparo (artt. 2 e 7 L. 895/1967) e ha rideterminato la pena. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (art. 5 L. 895/1967), sostenendo che la corte territoriale avrebbe preso in considerazione solo la potenzialità offensiva dell'arma senza valorizzare elementi favorevoli come lo stato di incensuratezza e l'assenza di collegamenti delinquenziali; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, argomentando che la Corte avrebbe fatto riferimento ad elementi (allarme sociale) non ricompresi nei criteri dell'art. 175 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla prima doglianza ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 895/1967 richiede la valutazione di tutte le componenti oggettive e soggettive, con particolare rilievo per la potenzialità offensiva dell'arma; nel caso concreto l'arma era una pistola calibro 9 in dotazione alle forze di polizia e sono state rinvenute 50 cartucce "Luger" non riconducibili al munizionamento originario, elementi oggettivamente gravi che hanno prevalso sulle circostanze favorevoli addotte dalla difesa. Sulla seconda doglianza ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato il diniego della non menzione richiamando la gravità del reato e le circostanze di cui all'art. 133 c.p., richiamato dall'art. 175 c.p.; la motivazione è conforme alla norma e non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5

    La circostanza attenuante del fatto di lieve entità va valutata considerando tutte le componenti oggettive e soggettive dell'illecito; la potenzialità offensiva dell'arma è un elemento centrale ma non l'unico, e può comunque prevalere quando sussistono caratteristiche oggettive di particolare pericolosità (es. arma di efficacia elevata, munizionamento non originario)

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7

    Norme che qualificano e sanzionano la detenzione e la qualificazione delle armi; qui utilizzate per inquadrare il reato di detenzione di arma comune da sparo

  • Codice penale, art. 175

    Regola il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; il suo esercizio deve essere motivato richiamando i criteri pertinenti, e può essere negato se la gravità del fatto e le circostanze ostano al beneficio

  • Codice penale, art. 133

    Contiene i criteri di determinazione della pena (circostanze da valutare ai fini della gravità). La Corte ha richiamato tali criteri per giustificare il diniego della non menzione, ritenendo che la gravità e le modalità di commissione del reato giustificassero la mancata concessione

Massime di principio

  • Per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 895/1967 occorre valutare tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto; la potenzialità offensiva dell'arma è un elemento centrale ma va confrontato con gli altri elementi del caso concreto
  • Il rinvenimento di un'arma ad alta potenzialità offensiva (es. pistola calibro 9) e di munizionamento non originario costituisce circostanza oggettiva grave che può escludere il beneficio dell'attenuante per lieve entità
  • Il beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) va valutato alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; la 'preoccupazione' o 'allarme sociale' può essere richiamata nella motivazione se si traduce nella valutazione della gravità delle modalità di commissione
  • La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione del merito operata dal giudice di merito quando questa sia adeguatamente motivata e non manifestamente illogica; le censure puramente di valutazione dei fatti hanno scarse probabilità di accoglimento
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

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