Sentenza del 05/06/2017 n. 889 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Reddito di impresa - Deducibilità dei costi - Inerenza - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando IRPEF, IRAP, addizionali e sanzioni, poiché riteneva indeducibili i costi relativi agli addebiti per polizze insolute e alle provvigioni restituite dall'agente in caso di risoluzione anticipata dei contratti assicurativi. Il contribuente contestava inoltre vari vizi formali dell'atto, tra cui difetto di sottoscrizione, carenza di motivazione delle sanzioni, notifica, decadenza dell'accertamento e condanna alle spese. La questione centrale riguardava la qualificazione delle somme restituite: secondo l'Ufficio si trattava di perdite su crediti non adeguatamente documentate; secondo il contribuente erano costi inerenti all'attività di intermediazione assicurativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo prive di riscontro le sopravvenienze passive e confermando l'operato dell'Ufficio. In appello, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha ritenuto fondato il gravame nel merito: la documentazione prodotta, inclusa l'indicazione delle polizze stornate e delle relative provvigioni, dimostrava il rapporto contrattuale e l'effettività dei costi. La restituzione delle provvigioni precedentemente incassate, conseguente alla risoluzione dei contratti assicurativi, è stata qualificata come costo inerente all'attività dell'agente e riconducibile all'art. 101, comma 5, TUIR. La Commissione ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla sottoscrizione e sulla motivazione delle sanzioni. L'avviso di accertamento è stato annullato; le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 41-bis, comma 2, D.P.R. 600/1973
Norma richiamata dall'Amministrazione per fondare l'accertamento parziale relativo alle imposte sui redditi.
Art. 54, comma 5, D.P.R. 633/1972
Norma richiamata nell'avviso di accertamento in relazione ai profili di controllo fiscale indicati dall'Ufficio.
Art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992
Disciplina il procedimento di reclamo-mediazione tributaria attivato dal contribuente prima della prosecuzione del giudizio.
Art. 101, comma 5, TUIR
La Commissione ha ritenuto applicabile la disposizione alle perdite e agli oneri derivanti dal regolare rapporto contrattuale tra agente e compagnia assicurativa, considerando deducibili le somme restituite per lo storno delle provvigioni.
Art. 6, D.Lgs. 472/1997
Il riferimento normativo indicato nell'avviso è stato ritenuto sufficiente a consentire al contribuente di conoscere la natura e la misura delle sanzioni.
Art. 15, D.Lgs. 546/1992
Richiamato per confermare la disciplina della condanna e della compensazione delle spese di lite nel processo tributario.
Art. 91 c.p.c.
Richiamato dal contribuente per contestare la condanna alle spese, ma ritenuto non ostativo alla decisione adottata.
Art. 92 c.p.c.
Richiamato dal contribuente in tema di compensazione delle spese; la Commissione ha infine disposto la compensazione integrale per giusti motivi.
Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015
Inoltre, considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle Entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto di delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti di competenza dirigenziale ... la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata.
La declaratoria di illegittimità degli incarichi dirigenziali non determina automaticamente l'invalidità degli atti tributari, quando questi siano riferibili all'ente e adottati nell'ambito della sua organizzazione.
Cassazione civile, sentenza n. 3058/2008
Richiamata per affermare la legittimità della delega della sottoscrizione degli atti da parte del direttore dell'ufficio a funzionari competenti.
Consiglio di Stato, sentenza n. 6190/2012
L'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso.
L'assenza o l'irregolarità della sottoscrizione non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto se la sua provenienza dall'amministrazione è comunque riconoscibile e il destinatario ha potuto esercitare il diritto di difesa.
TAR Lazio, sentenza n. 1379/2011
Gli atti dell'amministrazione restano riferibili all'ente e non perdono automaticamente efficacia per l'illegittimità della nomina del soggetto che li ha adottati.
Massime di principio
- Le somme che un agente deve restituire alla compagnia assicurativa per lo storno di provvigioni già incassate, quando derivano dalla risoluzione anticipata delle polizze prevista dal contratto, possono costituire costi inerenti e fiscalmente deducibili, purché effettivi, documentati e collegati all'attività d'impresa.
- La qualificazione fiscale di un componente negativo deve essere valutata in base alla concreta natura del rapporto e alla causa economica dell'esborso, non soltanto in base all'etichetta utilizzata dall'Ufficio, come quella di perdita su crediti.
- Il contribuente deve normalmente documentare l'effettività e l'inerenza del costo; una volta prodotta documentazione coerente e dettagliata, spetta all'Amministrazione fornire elementi specifici per dimostrarne la falsità, l'inesistenza o la diversa natura fiscale.
- Nei rapporti di agenzia assicurativa, il meccanismo di maturazione e successivo storno delle provvigioni costituisce una dinamica tipica dell'attività e può giustificare il riconoscimento del relativo componente negativo.
- Le irregolarità nella sottoscrizione dell'avviso non determinano automaticamente l'annullamento dell'atto quando la sua provenienza dall'ente è riconoscibile, esiste una delega o comunque l'atto ha raggiunto il proprio scopo difensivo.
- Una motivazione sintetica delle sanzioni può essere sufficiente se indica la base normativa e consente al contribuente di comprendere la natura e l'entità della contestazione.
- L'accoglimento del ricorso principale non comporta necessariamente la vittoria sulle spese: il giudice può compensarle quando alcune doglianze risultano infondate o pretestuose oppure ricorrono giusti motivi.
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