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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16396/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 16/11/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione illegale e porto abusivo di arma da sparo (tre distinte ipotesi) aggravate dall'art. 416-bis cod. pen. (agevolazione mafiosa). Si deduceva: 1) violazione dell'art. 292 c.p.p. per mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria e per assenza di motivazione specifica sull'aggravante mafiosa; 2) difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancanza di elementi dal quale desumere il dolo specifico di agevolazione dell'associazione (secondo i criteri delle Sezioni Unite); 3) difetto di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla inidoneità di misure alternative alla custodia in carcere, tenuto conto che i fatti risalgono al 2021.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il G.I.P. avessero fornito adeguata motivazione: il G.I.P. aveva rielaborato la descrizione dei fatti e non si era limitato a mera rimessione; la trattazione congiunta delle posizioni non comporta di per sé difetto di autonoma valutazione. Quanto all'aggravante di agevolazione mafiosa, la Corte ha ritenuto idonei gli indici probatori: possesso e custodia di tre armi diverse, esplosione di più colpi, e i contatti del ricorrente con soggetti (i Pullano) ritenuti appartenenti a una consorteria mafiosa, elementi che denotano volontà agevolativa. Sulle esigenze cautelari è stata richiamata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., che opera in favore della custodia cautelare per reati finalizzati ad agevolare associazioni mafiose; non sono emersi elementi positivi idonei a superare tale presunzione. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (richiamati art. 606 comma 3 e art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione sulla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il G.I.P. abbia fornito valutazione autonoma e sufficiente delle prove e dei fatti, anche se trattati congiuntamente per posizioni concorrenti.

  • art. 416-bis c.p.

    Aggravante per agevolazione di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la condotta (più armi, esplosioni, contatti con affiliati) consentisse di desumere la finalità di agevolazione del sodalizio.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede una doppia presunzione nei delitti funzionali ad agevolare associazioni mafiose: relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere; la Corte ha ritenuto che non siano emersi elementi positivi per superare tali presunzioni.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione all'istanza presentata dal difensore per la revisione della misura cautelare.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato quale disposizione per il giudizio di cassazione (esito: motivi infondati).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma sul riassunto dei motivi di ricorso; usata per sintetizzare i motivi in cassazione.

Massime di principio

  • La trattazione congiunta di fatti e posizioni concorrenti non comporta automaticamente un vizio di mancata autonoma valutazione: il giudice deve però dimostrare di avere rielaborato e motivato specificamente le posizioni individuali.
  • L'aggravante per agevolazione mafiosa può essere desunta da indici concreti di collegamento e utilità per il sodalizio (es. detenzione/fornitura di più armi, esplosione di colpi, legami con soggetti ritenuti affiliati), anche in assenza di una dichiarazione esplicita di intenzione 'mafiosa'.
  • Per i reati funzionali ad agevolare associazioni mafiose opera una presunzione rafforzata a favore della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.): il difensore deve proporre elementi positivi e specifici per dimostrare l'assenza di esigenze cautelari o l'idoneità di misure alternative.
  • In sede di riesame e in Cassazione la valutazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari richiede una motivazione concreta e analitica; l'assenza di elementi nuovi che superino le presunzioni legali porta al mantenimento della misura.
  • La mancata valorizzazione di singoli elementi non opportunamente contestati con argomentazioni specifiche rende difficoltosa la riforma della misura: le censure generiche sulla motivazione sono spesso ritenute insufficienti.

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