Cassazione Penale, Sentenza n. 16396/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 16/11/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione illegale e porto abusivo di arma da sparo (tre distinte ipotesi) aggravate dall'art. 416-bis cod. pen. (agevolazione mafiosa). Si deduceva: 1) violazione dell'art. 292 c.p.p. per mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria e per assenza di motivazione specifica sull'aggravante mafiosa; 2) difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancanza di elementi dal quale desumere il dolo specifico di agevolazione dell'associazione (secondo i criteri delle Sezioni Unite); 3) difetto di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla inidoneità di misure alternative alla custodia in carcere, tenuto conto che i fatti risalgono al 2021.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il G.I.P. avessero fornito adeguata motivazione: il G.I.P. aveva rielaborato la descrizione dei fatti e non si era limitato a mera rimessione; la trattazione congiunta delle posizioni non comporta di per sé difetto di autonoma valutazione. Quanto all'aggravante di agevolazione mafiosa, la Corte ha ritenuto idonei gli indici probatori: possesso e custodia di tre armi diverse, esplosione di più colpi, e i contatti del ricorrente con soggetti (i Pullano) ritenuti appartenenti a una consorteria mafiosa, elementi che denotano volontà agevolativa. Sulle esigenze cautelari è stata richiamata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., che opera in favore della custodia cautelare per reati finalizzati ad agevolare associazioni mafiose; non sono emersi elementi positivi idonei a superare tale presunzione. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (richiamati art. 606 comma 3 e art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 292 c.p.p.
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione sulla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il G.I.P. abbia fornito valutazione autonoma e sufficiente delle prove e dei fatti, anche se trattati congiuntamente per posizioni concorrenti.
art. 416-bis c.p.
Aggravante per agevolazione di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la condotta (più armi, esplosioni, contatti con affiliati) consentisse di desumere la finalità di agevolazione del sodalizio.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Prevede una doppia presunzione nei delitti funzionali ad agevolare associazioni mafiose: relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere; la Corte ha ritenuto che non siano emersi elementi positivi per superare tali presunzioni.
art. 309 c.p.p.
Norma procedurale richiamata in relazione all'istanza presentata dal difensore per la revisione della misura cautelare.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Richiamato quale disposizione per il giudizio di cassazione (esito: motivi infondati).
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente conseguente al rigetto del ricorso.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma sul riassunto dei motivi di ricorso; usata per sintetizzare i motivi in cassazione.
Massime di principio
- La trattazione congiunta di fatti e posizioni concorrenti non comporta automaticamente un vizio di mancata autonoma valutazione: il giudice deve però dimostrare di avere rielaborato e motivato specificamente le posizioni individuali.
- L'aggravante per agevolazione mafiosa può essere desunta da indici concreti di collegamento e utilità per il sodalizio (es. detenzione/fornitura di più armi, esplosione di colpi, legami con soggetti ritenuti affiliati), anche in assenza di una dichiarazione esplicita di intenzione 'mafiosa'.
- Per i reati funzionali ad agevolare associazioni mafiose opera una presunzione rafforzata a favore della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.): il difensore deve proporre elementi positivi e specifici per dimostrare l'assenza di esigenze cautelari o l'idoneità di misure alternative.
- In sede di riesame e in Cassazione la valutazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari richiede una motivazione concreta e analitica; l'assenza di elementi nuovi che superino le presunzioni legali porta al mantenimento della misura.
- La mancata valorizzazione di singoli elementi non opportunamente contestati con argomentazioni specifiche rende difficoltosa la riforma della misura: le censure generiche sulla motivazione sono spesso ritenute insufficienti.
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