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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33609/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In sede di esecuzione, l'erede della persona condannata per un reato edilizio aveva chiesto la declaratoria di estinzione del reato per morte della condannata e la revoca dell'ordine di demolizione di opere abusivamente realizzate. La Corte d'appello aveva respinto l'istanza, accertando che l'estratto contumaciale della sentenza d'appello era stato notificato personalmente alla condannata il 14 dicembre 1998, prima del suo decesso, avvenuto il 25 novembre 2012, e aveva revocato la sospensione dell'ordine di demolizione. Il ricorso deduceva, da un lato, l'inesistenza o invalidità della notificazione, per l'incertezza sull'identità e sulla sottoscrizione del notificatore e per la mancata sottoscrizione della destinataria, assumendo l'applicabilità della disciplina delle notifiche a mezzo posta; dall'altro, la violazione del previgente art. 548, comma 3, c.p.p., sostenendo che l'omessa o invalida notificazione dell'estratto contumaciale avrebbe impedito la formazione del giudicato e imposto, dopo la morte dell'imputata, la declaratoria di estinzione del reato. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità, rilevando che le doglianze non si confrontavano con l'accertamento della notificazione personale effettuata dal messo di conciliazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi generici per aspecificità estrinseca e manifestamente infondati. La notificazione non era stata eseguita a mezzo posta, ma dal messo di conciliazione ai sensi dell'art. 148, comma 1, c.p.p.; pertanto non era necessaria la sottoscrizione della destinataria prevista dalla disciplina postale. L'originale della relata, acquisito dalla Corte d'appello, risultava inoltre leggibile quanto al timbro nominativo e alla firma del messo. L'indecifrabilità della firma del notificatore, comunque, non avrebbe determinato nullità, non essendovi incertezza sull'autorità procedente e sull'autenticità dell'atto. La Corte ha altresì ribadito che, se la morte dell'imputato interviene dopo la sentenza contumaciale ma prima della notificazione dell'estratto, la sentenza diviene irrevocabile perché con la morte si estingue il diritto personale di impugnazione e tale diritto non si trasmette agli eredi; la morte estingue la pena, rendendo inattuabile la pretesa punitiva personale. Tuttavia, cessano solo gli effetti personali della condanna, non quelli reali. L'ordine di demolizione dell'opera abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, ha natura di sanzione amministrativa accessoria e funzione ripristinatoria, sicché non è estinto dalla morte del condannato e può essere eseguito. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    Disciplina l'incidente di esecuzione nel quale è stata proposta l'istanza relativa all'estinzione del reato e agli effetti della condanna.

  • art. 148, comma 1, c.p.p.

    le notificazioni degli atti ... sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni

    La notificazione eseguita dal messo di conciliazione è riconducibile alla notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

  • art. 34 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229

    Prevede l'equiparazione funzionale tra aiutante ufficiale giudiziario e messo di conciliazione.

  • art. 548, comma 3, c.p.p., previgente

    È richiamato con riguardo alla notificazione all'imputato contumace dell'avviso di deposito dell'estratto della sentenza.

  • art. 568, comma 3, c.p.p.

    il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce

    Il diritto di impugnazione è personale e non spetta agli aventi causa dell'imputato deceduto.

  • art. 571, comma 3, c.p.p.

    È richiamato in relazione al potere autonomo di impugnazione del difensore, che viene meno con la morte dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Costituisce la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    L'ordine di demolizione dell'opera abusiva ha natura di sanzione amministrativa accessoria e funzione ripristinatoria dell'assetto urbanistico, non punitiva; perciò non si estingue con la morte del condannato.

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato per distinguere l'eventuale pronuncia liberatoria nel merito, possibile quando dagli atti risulti evidente l'innocenza, dalla preclusione di rimedi proposti da terzi dopo la morte dell'imputato.

Massime di principio

  • Quando l'imputato muore dopo una sentenza contumaciale di condanna ma prima della notificazione dell'estratto contumaciale, la sentenza diviene irrevocabile perché la morte estingue il diritto personale di impugnazione e tale diritto non si trasmette agli eredi o ad altri aventi causa.
  • La notificazione eseguita dal messo di conciliazione è soggetta alla disciplina delle notificazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni, non a quella delle notificazioni a mezzo posta; pertanto non è richiesta la sottoscrizione del destinatario prevista per queste ultime.
  • L'indecifrabilità della firma del soggetto notificatore non determina, di per sé, la nullità della notificazione quando non sussista incertezza sull'autorità che ha emesso l'atto e sulla sua provenienza.
  • La morte del condannato estingue gli effetti personali della condanna e la pena, ma non elimina gli effetti reali della sentenza definitiva.
  • L'ordine di demolizione previsto per un abuso edilizio ha natura di sanzione amministrativa accessoria e funzione ripristinatoria dell'assetto urbanistico; pertanto non si estingue per la morte del condannato e può essere eseguito nei confronti degli aventi causa e del bene.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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