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Sentenza

Sentenza n. 7410/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 84 del 2025.

Giustizia amministrativa202502924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di ingiunzione di pagamento di € 4.500.000, oltre interessi legali, emesso nei confronti delle imprese componenti dell’ATI per la restituzione del contributo revocato; in appello, sentenza del TAR Veneto n. 84 del 2025 che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Aiteco ha appellato la sentenza del TAR Veneto n. 84 del 2025, che aveva respinto l’impugnazione dell’ingiunzione regionale. Con un unico motivo ha contestato l’applicazione dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e, comunque, dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, negando che sussistesse un’obbligazione solidale tra le imprese dell’ATI. Ha sostenuto che non si trattasse di un rapporto di appalto pubblico tra Regione e ATI, che la Regione aveva erogato il contributo al Comune di Verona e che soltanto Sar.Mar., quale mandataria, aveva sottoscritto il Protocollo d’intesa. Ha inoltre dedotto che la decadenza dal contributo era stata determinata da un’operazione compiuta da Sar.Mar. in proprio e che l’ATI si era sciolta prima dell’adozione degli atti regionali. Queste ultime contestazioni, relative alla non imputabilità ad Aiteco dell’inadempimento e allo scioglimento dell’ATI, sono state formulate per la prima volta in appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha dichiarato inammissibili, perché nuove, le censure sulla non imputabilità ad Aiteco dell’inadempimento e sullo scioglimento dell’ATI prima degli atti regionali. Le ha comunque ritenute infondate: il Protocollo d’intesa risulta stipulato da Sar.Mar. quale mandataria con rappresentanza anche di Aiteco, sicché le obbligazioni assunte ricadono anche sulle mandanti, indipendentemente dall’applicabilità della disciplina dei raggruppamenti temporanei nei contratti pubblici. La convenzione ha fatto sorgere un’obbligazione solidale relativa alla realizzazione dell’intervento finanziato; lo scioglimento successivo dell’ATI non libera le imprese dagli obblighi consapevolmente assunti. Né la responsabilità individuale di Sar.Mar. per la causa della decadenza impedisce alla Regione, creditrice, di agire contro qualunque condebitore solidale; le questioni di imputabilità rilevano nei rapporti interni tra condebitori. Confermata quindi la sentenza di primo grado e la legittimità dell’ingiunzione sotto i profili contestati. Aiteco è stata condannata a pagare alla Regione € 6.000,00 per spese di lite, oltre accessori; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. 163/2006

    Va, infatti, rilevato che il contestato decreto di ingiunzione di pagamento è stato emesso nei confronti dell’Ati Passalacqua e, quindi, anche nei confronti della società appellante, in forza di una convenzione stipulata da SA.Mar. s.p.a., quale mandataria dell’Ati composta anche dall’impresa appellante.

    La decisione non fonda la solidarietà sull’applicabilità della disciplina dei raggruppamenti temporanei prevista dal codice dei contratti: il vincolo deriva dal Protocollo d’intesa sottoscritto dalla mandataria con rappresentanza anche della mandante.

  • art. 1292 c.c.

    Né rileva la circostanza che la causa legittimante la decadenza dal contributo sia imputabile a Sa.Mar., in quanto la funzione delle obbligazioni solidali passive, ai sensi dell’art. 1292 c.c., è quella di costituire un titolo per il creditore che può essere fatto valere nei confronti di qualunque condebitore, indipendentemente dalle singole responsabilità di questi ultimi.

    Il creditore di un’obbligazione solidale passiva può chiedere l’adempimento a qualunque condebitore, senza dover dimostrare che la causa dell’inadempimento sia imputabile proprio a quest’ultimo.

  • art. 1298 c.c.

    Restano, infatti, relegate ai rapporti interni le questioni relative alle singole responsabilità dei condebitori e, quindi, all’imputabilità o meno della decadenza dal contributo, per i quali opera il criterio della parziarietà, ai sensi dell’art. 1298 c.c.

    La ripartizione interna del debito solidale e l’imputabilità individuale dell’inadempimento attengono ai rapporti tra condebitori e non limitano il diritto del creditore di agire per l’intero verso uno di essi.

  • art. 101 c.p.a.

    con la proposizione dell'appello riemerge l'intero thema decidendum del giudizio di primo grado: il giudice può esaminare i motivi già dedotti in prime cure, ma non le censure nuove

    L’appello devolve al giudice le questioni e i motivi già introdotti in primo grado, ma non consente di formulare nuove censure.

Massime di principio

  • In appello non possono essere esaminate censure nuove rispetto a quelle proposte in primo grado; la devoluzione investe il thema decidendum già formato, non autorizza l’introduzione di nuovi motivi.
  • Quando una mandataria stipula una convenzione con rappresentanza anche delle mandanti, le obbligazioni assunte nell’ambito di tale convenzione vincolano anche queste ultime, indipendentemente dall’applicabilità della disciplina dei raggruppamenti temporanei prevista per i contratti pubblici.
  • Lo scioglimento di un raggruppamento non libera le imprese dagli obblighi che hanno consapevolmente assunto con una convenzione stipulata durante la sua operatività.
  • Nell’obbligazione solidale passiva il creditore può agire per l’intero nei confronti di qualunque condebitore, senza che rilevi, verso il creditore, l’imputabilità individuale della causa dell’inadempimento; tale imputabilità e la ripartizione del debito rilevano nei rapporti interni tra condebitori.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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