Cassazione Civile, Ordinanza n. 21417/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidate)
La controversia
La controversia nasce dalla proclamazione degli eletti all'Assemblea dei delegati dell'ente previdenziale, relativa al quadriennio 2015-2019. Nella provincia di Lecce, in presenza di due liste, il presidente dell'ente proclamò eletti due candidati della lista che aveva ottenuto complessivamente più voti; tra essi figurava un candidato che aveva ottenuto meno preferenze di una candidata collocata nell'altra lista. Le candidate non proclamate impugnarono il provvedimento sostenendo che, secondo l'art. 31, comma 4, della legge n. 249 del 1991 e il regolamento elettorale, dovessero essere eletti i candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti tra le liste concorrenti, quindi i candidati più votati in assoluto nella provincia, indipendentemente dalla lista di appartenenza. L'ente ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'annullamento della proclamazione nella parte in cui aveva eletto il candidato meno votato al posto della candidata più votata, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della legge n. 249 del 1991 e del regolamento elettorale, nonché illogicità dell'interpretazione del sistema elettorale. In sostanza, l'ente sosteneva che il sistema delle liste concorrenti comportasse l'elezione dei candidati della lista vincente, e non dei singoli candidati più votati tra tutte le liste.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui, per l'elezione dell'Assemblea dei delegati dell'ente, l'art. 31, comma 4, della legge n. 249 del 1991 impone di proclamare eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fra le liste concorrenti, vale a dire i candidati più votati in assoluto tra quelli presentati nelle liste, senza che rilevi la collocazione nella lista vincente. La Corte ha valorizzato il dato testuale della norma, la disciplina regolamentare coerente con essa, la differenza con l'art. 33 della stessa legge, che per il consiglio di amministrazione usa invece formule espressamente centrate sulla lista più votata, e ha considerato irrilevante la modifica regolamentare successiva del 2016, perché non applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'ente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, L. 5 agosto 1991, n. 249
"Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fra le liste concorrenti"
la previsione va letta nel senso che risultano eletti i candidati più votati tra tutti quelli presenti nelle liste concorrenti, non i candidati della lista complessivamente vincente.
art. 31, comma 7, L. 5 agosto 1991, n. 249
"il presidente dell’Ente ... proclama eletti i delegati che nell’ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti"
conferma che il criterio decisivo è il numero di voti ottenuti dal singolo candidato, senza riferimento alla lista di appartenenza.
art. 33, comma 2, L. 5 agosto 1991, n. 249
"Sono eletti i sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all’interno della lista più votata ed i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto"
la diversa formulazione dimostra che, quando il legislatore vuole fondare l'elezione sulla lista vincente, lo dice espressamente; tale schema non è stato adottato per l'assemblea dei delegati.
art. 7 Regolamento ENPACL per l'elezione degli organi collegiali del 21 novembre 2013
"Liste comprendenti un numero di candidati superiore a quello dei Delegati da eleggere possono essere presentate..."; "In caso di mancata presentazione di liste, sono eleggibili tutti gli iscritti all’Ente"
la presentazione delle liste è solo eventuale e organizzativa, non incide sul criterio di elezione dei delegati.
art. 12 Regolamento ENPACL per l'elezione degli organi collegiali del 21 novembre 2013
"Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere"
il voto è espresso sui singoli candidati e non è vincolato alla lista di appartenenza.
art. 20 Regolamento ENPACL per l'elezione degli organi collegiali del 21 novembre 2013
"proclama eletti i candidati che, nell'ambito di ciascuna provincia, hanno ricevuto il maggior numero di voti"
la disciplina regolamentare è coerente con il criterio del maggior numero di voti al candidato, non con la lista vincente.
art. 21 Regolamento ENPACL per l'elezione degli organi collegiali del 21 novembre 2013
"alla nomina del primo dei non eletti della stessa lista nella provincia di appartenenza"
la previsione regolamentare di surroga non può prevalere sulla fonte primaria, che invece richiama il primo dei non eletti nella provincia senza riferimento alla lista.
art. 12 preleggi
"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"
l'interpretazione deve restare entro il dato testuale e la volontà legislativa, senza introdurre un criterio additivo non desumibile dalla norma.
art. 101 Cost.
l'interpretazione giudiziale non può sostituirsi alla volontà del legislatore né oltrepassare il significante testuale univoco.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una norma elettorale prevede che siano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti "fra" liste concorrenti, il criterio decisivo resta il voto ottenuto dal singolo candidato, salvo una diversa e inequivoca previsione legislativa.
- La presentazione delle liste, se prevista come eventuale e organizzativa, non trasforma automaticamente il sistema in un meccanismo di elezione basato sulla lista vincente, né consente di attribuire ai candidati una priorità diversa da quella derivante dalle preferenze individuali.
- La fonte regolamentare non può modificare il criterio di elezione stabilito dalla legge primaria: in caso di contrasto, prevale la disciplina legislativa.
- Il raffronto con altre disposizioni della stessa legge è un criterio ermeneutico rilevante: se il legislatore usa formule diverse per organi diversi, ciò indica che ha voluto regole elettorali differenti.
- L'interprete deve attenersi al significato proprio delle parole e alla connessione sistematica del testo, senza introdurre letture additive che trasformino un modello fondato sui candidati in un modello fondato sulla lista.
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