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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22283/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Trieste che aveva dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la sua istanza di revisione della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) resa dal GUP di Trento il 17/06/2020 in relazione a plurimi reati, tra cui il tentato abuso in atti d'ufficio (art. 323 c.p.), contestato per aver predisposto un bando di concorso 'confezionato' per favorire due candidati. La ricorrente deduceva, tra l'altro, che la Corte territoriale aveva errato escludendo la revisione delle sentenze di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e aveva male applicato i criteri di inconciliabilità tra giudicati previsti dall'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., non tenendo conto che la sentenza di assoluzione dei coimputati in appello aveva ricostruito i fatti in modo incompatibile con la ricostruzione posta a base del suo patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio di revisione. La Corte ha stabilito che non esiste un'esclusione assoluta della revisione per le sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), richiamando la modifica legislativa (legge 12/06/2003 n.134) e la giurisprudenza che ammette la revisione quando vi sia inconciliabilità tra i fatti su cui si fondano due sentenze irrevocabili. Ha precisato inoltre che, ai fini del confronto tra giudicati nell'ipotesi di abuso d'ufficio, la nozione di "fatto" deve comprendere anche gli elementi normativi costitutivi della fattispecie (condotta, evento, nesso causale e le circostanze rilevanti quali la violazione dell'obbligo di astensione), per cui la diversa ricostruzione fattuale che esclude tali connotati può integrare l'inconciliabilità che legittima la revisione. La Corte ha censurato la Corte di appello di Trieste per aver confinato il confronto ai meri accadimenti storico-naturalistici (es.: contenuto del bando, tipo di prova) e per essersi spinta in valutazioni di merito che spettano al giudizio di revisione.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente la revisione quando vi sia inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento di più sentenze irrevocabili; la Corte afferma che la disposizione si applica anche alle sentenze di applicazione della pena e richiede la verifica dell'inconciliabilità su base storico-naturalistica e giuridico-fattuale

  • art. 629, comma 1 cod. proc. pen.

    Modificato dalla legge 12/06/2003 n.134 per estendere la tipologia di sentenze soggette a revisione includendo espressamente le sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la Corte rileva che tale modifica impedisce di escludere in via generale la revisione delle sentenze di patteggiamento

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta; pur non contenendo una dettagliata ricostruzione probatoria, non è preclusa alla revisione: la sentenza di patteggiamento può essere oggetto di revisione se sussiste inconciliabilità fattuale con altro giudicato

  • art. 323 cod. pen.

    Fattispecie dell'abuso d'ufficio; la Corte sottolinea che, per questo reato, la nozione di fatto rilevante per la revisione deve comprendere anche gli elementi normativi (violazione di obblighi di astensione, illegittimità dell'atto) che trasformano un accadimento neutro in illecito

  • legge 12 giugno 2003 n. 134

    Ha modificato l'art. 629 c.p.p. estendendo la revisione anche alle sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; richiamata dalla Corte come base per l'ammissibilità della revisione delle sentenze di patteggiamento

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo costituzionale di prevedere strumenti per la riparazione degli errori giudiziari; la Corte lo usa a supporto dell'idea che la revisione è un diritto fondamentale

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella parte che tutela la rieducazione del condannato e l'esigenza che non venga applicata pena ad un innocente, a sostegno della necessità di prevedere la revisione

  • Prot. VII CEDU, art. 4 e art. 14, §6 Patto ICCPR

    Riferimenti sovranazionali che autorizzano la riapertura del processo in presenza di fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni che possono inficiare la sentenza; usati per corroborare la ratio della revisione

  • artt. 56 e 110 cod. pen.

    Richiamati nella imputazione (concorrente e tentativo); presenti nel contesto fattuale ma non oggetto di specifica interpretazione giurisprudenziale nella decisione impugnata

  • normativa e regolamenti locali citati (es. art. 37 legge n.7 Provincia Autonoma di Trento del 3/4/1997; decreto n.22/102/leg. del 12/10/2007)

    Citati nella contestazione come norme la cui violazione avrebbe imposto l'astensione; rilevanti nella ricostruzione fattuale della condotta contestata

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena (patteggiamento, art. 444 c.p.p.) non è automaticamente esclusa dalla revisione: se emerge inconciliabilità tra i fatti su cui si basa e quelli accertati in altro giudicato irrevocabile, la revisione è ammessa ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a).
  • Ai fini della revisione per contrasto di giudicati, la nozione di "fatto" va intesa anche nella sua dimensione giuridica: non bastano i meri accadimenti storico-naturalistici, ma occorre valutare gli elementi normativi che concorrono a configurare la fattispecie (condotta, evento, nesso causale, circostanze rilevanti come la violazione di obblighi di astensione).
  • La semplice divergenza di valutazione giuridica tra giudici non è sufficiente per aprire la revisione; è necessario che la ricostruzione fattuale dell'una sentenza sia incompatibile nella sua configurazione giuridico-fattuale con quella dell'altra in modo da compromettere il compendio probatorio che ha sostenuto la condanna.
  • La corte chiamata a giudicare sull'ammissibilità della revisione non può risolversi in un 'giudizio di merito' sommario: l'accertamento pieno dell'inconciliabilità richiede il rinvio al giudizio di revisione perché valuti se il materiale probatorio della sentenza impugnata sia irrimediabilmente compromesso.
  • In casi di reati come l'abuso d'ufficio, chi chiede la revisione dovrebbe documentare con precisione in quale elemento normativo o fattuale la sentenza irrevocabile di altro giudicato si discosta dalla ricostruzione posta a base della sentenza di patteggiamento, evidenziando come ciò renda impossibile la coesistenza delle due decisioni.

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