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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01341/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di confessoria servitutis promossa dai proprietari di un fondo confinante per ottenere l'accertamento di una servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici, sul fondo dei convenuti. Il tribunale aveva escluso la prova di una fonte negoziale della servitù, ma aveva ugualmente accolto la domanda ritenendo provato il possesso ventennale utile all'usucapione. La corte d'appello, pur escludendo anch'essa la prova dell'usucapione, ha ritenuto dai titoli che la servitù fosse stata costituita per contratto e che si fosse trasferita agli attuali proprietari del fondo dominante per il principio di ambulatorietà delle servitù; ha inoltre accolto l'appello incidentale sulla rimozione di una rete metallica che ostruiva il passaggio e ha regolato le spese compensandole per un terzo. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1207 e 1072 c.c., sostenendo che il primo titolo esaminato, una donazione del 1937, non consentisse di applicare il principio di ambulatorietà perché riguardava anche un fondo autonomo; 2) violazione dell'art. 1073 c.c., deducendo che la servitù doveva ritenersi estinta per non uso ventennale e contestando anche la condanna alla rimozione della rete in ragione dell'interposizione di altri fondi; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per mancata integrale compensazione delle spese. I controricorrenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, precisando che, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima della modifica dell'art. 327 c.p.c. operata dalla l. n. 69/2009, si applicava il termine lungo annuale. Tuttavia, i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Il primo motivo era anche formulato in modo incoerente quanto all'art. 1207 c.c. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché i ricorrenti erano comunque soccombenti sostanziali e non avevano ragione di dolersi della parziale compensazione delle spese. Il ricorso incidentale è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti principali alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei loro confronti.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Per i giudizi instaurati prima della modifica introdotta dalla l. n. 69/2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale per impugnare.

  • art. 1207 c.c.

    La censura è stata ritenuta inconferente e comunque non idonea a fondare una violazione di legge utile in cassazione, poiché riferita a una norma sulla mora del debitore estranea alla questione decisa.

  • art. 1072 c.c.

    La deduzione della sua violazione è inammissibile quando presuppone una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1073 c.c.

    La doglianza sull'estinzione della servitù per non uso ventennale è inammissibile se richiede una diversa valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La parte sostanzialmente soccombente non può dolersi della mancata integrale compensazione delle spese, specie quando abbia già ottenuto una parziale compensazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La ricorrente non può, sotto forma di violazione di legge, sollecitare un riesame del merito al di fuori dei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il filtro di inammissibilità si applica a ciascun motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non supera il vaglio di manifesta infondatezza o inconsistenza.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo resta assorbito o perde efficacia se il principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso principale ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale sanzione non si applica al ricorrente incidentale tardivo il cui gravame perda efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

  • l. n. 69/2009

    La modifica dell'art. 327 c.p.c. non si applica al giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura sulla sussistenza o sull'estinzione di una servitù non può essere veicolata come violazione di legge se presuppone un accertamento fattuale diverso da quello effettuato nei gradi di merito.
  • Il motivo di ricorso che invochi una norma del tutto inconferente rispetto alla questione decisa è inammissibile o comunque manifestamente infondato.
  • La parte che risulti soccombente sostanziale non ha interesse a dolersi del criterio di regolazione delle spese se il giudice di merito le ha già parzialmente compensate.
  • Il filtro di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera per singolo motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non superi il vaglio di manifesta inconsistenza, anche se la decisione di merito è stata raggiunta attraverso una motivazione in fatto.
  • L'ulteriore contributo unificato consegue all'inammissibilità del ricorso principale, mentre non si applica al ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia per effetto dell'inammissibilità del principale.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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