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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26501/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non sollevassero reali vizi di legittimità ma mirassero a una rivalutazione del merito non consentita. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte d'appello aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha proposto censure che, secondo la Corte, tendevano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione della vicenda, senza confrontarsi in modo effettivo con gli elementi di prova già esaminati in appello e con la motivazione, ritenuta globale, puntuale e logica, posta a base della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne discute il contenuto, ma presuppone la corretta applicazione della fattispecie al fatto accertato.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamata implicitamente nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione completa, coerente e logicamente argomentata.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza di merito è limitato alla verifica della sua tenuta logica e giuridica; non può estendersi alla sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Le censure sono inammissibili quando non si misurano concretamente con gli elementi probatori e con gli specifici passaggi argomentativi della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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