Cassazione Penale, Ordinanza n. 26501/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non sollevassero reali vizi di legittimità ma mirassero a una rivalutazione del merito non consentita. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte d'appello aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha proposto censure che, secondo la Corte, tendevano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione della vicenda, senza confrontarsi in modo effettivo con gli elementi di prova già esaminati in appello e con la motivazione, ritenuta globale, puntuale e logica, posta a base della decisione di merito.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne discute il contenuto, ma presuppone la corretta applicazione della fattispecie al fatto accertato.
art. 616 c.p.p.
È richiamata implicitamente nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione completa, coerente e logicamente argomentata.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza di merito è limitato alla verifica della sua tenuta logica e giuridica; non può estendersi alla sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Le censure sono inammissibili quando non si misurano concretamente con gli elementi probatori e con gli specifici passaggi argomentativi della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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