Cassazione Penale, Sentenza n. 43858/2024 del 29/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che, de plano, aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto penale di condanna n. 845/2023 (11/08/2023) o, in via subordinata, la rimessione nel termine per proporre opposizione. Il motivo principale era che il giudice dell'esecuzione aveva deciso senza fissare la camera di consiglio e senza contraddittorio (art. 666 c.p.p.), pur effettuando accertamenti di merito circa la validità della notifica eseguita al domicilio anagrafico dell'imputato. Il ricorrente aveva documentato il cambio di residenza e l'attivazione del servizio "seguimi" di Poste Italiane; dall'avviso di ricevimento risultava la "temporanea assenza" al momento della notifica postale. Si deduceva l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 460, comma 4 c.p.p., e l'esistenza di mancata effettiva conoscenza del decreto, con diritto alla revoca o, almeno, alla rimessione nei termini ex art. 175, comma 2 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, il primo e il terzo motivo (il secondo è stato assorbito). Ha censurato la decisione de plano del giudice dell'esecuzione perché l'istanza non era manifestamente infondata: la questione richiedeva accertamenti di fatto e valutazioni discrezionali che avrebbero imposto la fissazione della camera di consiglio e il contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p. Inoltre il GIP non ha espresso motivazione sull'istanza di rimessione in termini. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Rimini, Ufficio GIP, per nuovo giudizio che valuti in concreto la validità della notifica e la richiesta di rimessione nei termini.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Il provvedimento de plano senza contraddittorio è ammesso solo quando l'istanza è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge; se sono necessari accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali va fissata la camera di consiglio con contraddittorio.
art. 460 cod. proc. pen.
Se non è possibile la notifica del decreto penale di condanna presso il domicilio dichiarato, la norma mira a tutelare la effettiva conoscenza dell'atto e può comportare la revoca del decreto; va valutata concretamente l'impossibilità della notificazione (anche per temporanea assenza/irreperibilità).
art. 175 cod. proc. pen.
Se il condannato non ha avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento, può essere restituito nel termine per proporre opposizione; il giudice deve esaminare specificamente la richiesta di rimessione nei termini.
art. 161 cod. proc. pen.
Disciplina il domicilio per le notificazioni: l'effettiva possibilità di notificare al domicilio dichiarato va valutata in relazione alla reale reperibilità del destinatario.
art. 159 cod. proc. pen.
Distinzione tra la procedura formale di dichiarazione di irreperibilità e il concetto più ampio di non rintracciabilità del destinatario rilevante ai fini dell'art. 460 c.p.p.; la Corte ricorda che l'irreperibilità ai fini della revoca non richiede necessariamente la formale procedura dell'art. 159.
art. 127 cod. proc. pen.
Riferimento al modello dell'udienza in camera di consiglio con partecipazione e contraddittorio, richiamato per il procedimento di esecuzione disciplinato dall'art. 666.
art. 670 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base normativa accessoria alla richiesta di revoca del decreto penale; usata insieme all'art. 460 per inquadrare il rimedio esperito.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla nullità assoluta del provvedimento adottato in violazione delle norme sul contraddittorio e sulle forme procedimentali richieste.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto in relazione ai limiti della esposizione dei motivi in cassazione; la decisione si è pronunciata nei limiti consentiti dall'articolo.
Sentenza Corte costituzionale
Citata dalla difesa per sostenere che l'art. 460, comma 4, va interpretato alla luce della esigenza di effettiva conoscenza del decreto da parte del destinatario.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può decidere de plano e senza contraddittorio quando l'istanza richiede accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali: in tali casi va fissata la camera di consiglio e consentito il contraddittorio (art. 666 c.p.p.).
- La nozione di "manifestamente infondata" ai fini dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è ristretta ai soli casi di difetto palese delle condizioni di legge che non richiedono alcuna valutazione cognitiva o discrezionale.
- Se la notificazione del decreto penale è contestata per cambio di residenza, temporanea assenza o uso di servizi postali come "seguimi", il giudice deve esaminare concretamente la validità della notifica e la possibilità che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto (art. 460, comma 4); non è sufficiente un'autorevole enunciazione priva di motivazione.
- Il giudice che accerta l'esecutività del titolo deve comunque esaminare autonomamente la richiesta di rimessione nei termini ai sensi dell'art. 175, comma 2, se l'imputato deduce mancata effettiva conoscenza.
- La temporanea assenza risultante dall'avviso di giacenza può integrare profili rilevanti ai fini dell'irreperibilità ai sensi dell'art. 460, comma 4; la valutazione è sostanziale e richiede prova/documentazione adeguata del cambio di domicilio o della non conoscenza effettiva.
- In caso di decisione adottata senza i requisiti procedurali (contraddittorio quando dovuto), la decisione è annullabile e la vicenda deve essere rimessa al giudice di merito per nuovo esame con rispetto delle garanzie procedurali.
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