Sentenza n. 957/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della ordinanza -OMISSIS- adottata in data-OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Asti, successivamente notificata in data -OMISSIS-, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate ed asseritamente ritenute abusive, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di plurime opere edilizie non autorizzate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Asti le ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, la demolizione di un manufatto abitativo realizzato su piattaforma in calcestruzzo, di più tettoie, depositi, container, capannoni, bassi fabbricati e di una recinzione. Ha dedotto la violazione degli artt. 10, 22 e 31 d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento. In particolare, ha lamentato: l’omessa indicazione, nell’ordinanza, dell’area da acquisire in caso di mancata demolizione; l’irrilevanza edilizia delle opere e la conseguente insussistenza dell’obbligo di permesso di costruire; la risalenza degli interventi e il maturare di un affidamento sulla loro conservazione; la sproporzione della demolizione rispetto al diritto all’abitazione, anche alla luce dell’art. 8 CEDU; la possibilità di regolarizzare le opere. Ha inoltre chiesto l’ammissione di attività istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’omessa indicazione dell’area da acquisire non viziasse l’ordinanza di demolizione, poiché la puntuale individuazione della superficie è necessaria nell’eventuale e successivo provvedimento di acquisizione, adottabile solo dopo l’accertamento dell’inottemperanza. Non vi era indeterminatezza dell’oggetto, essendo le opere descritte dettagliatamente. Il giudice ha poi affermato che la rilevanza edilizia deve essere valutata globalmente quando l’abuso consiste in una pluralità di opere: considerate nel loro insieme, le opere avevano notevoli dimensioni, stabile destinazione d’uso e incidenza permanente sull’assetto del territorio, sicché erano soggette a permesso di costruire e la sua mancanza legittimava la demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001. È stata esclusa la rilevanza del tempo trascorso, sia perché la remota realizzazione non era stata provata, sia perché l’abuso edilizio costituisce illecito permanente e il potere repressivo è vincolato; non sussiste quindi un affidamento meritevole di tutela alla conservazione dell’abuso. È stata respinta anche la censura di sproporzione: la comunicazione di avvio del procedimento risaliva a tempo antecedente, consentendo alla ricorrente di procurarsi un alloggio alternativo, e non era comunque provato che il manufatto costituisse la sua abitazione esclusiva. Il TAR ha inoltre escluso che l’ordine di demolizione richieda, ai fini della sua legittimità, un autonomo giudizio di proporzionalità tra tutela del territorio e diritto all’abitazione ex art. 8 CEDU, osservando che non esiste un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo, anche se adibito a casa familiare. La possibilità di sanatoria non poteva essere valutata in assenza di una specifica istanza di sanatoria. È stata infine respinta la richiesta istruttoria perché la documentazione in atti era sufficiente. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione per opere realizzate senza permesso di costruire costituisce esercizio di un potere rigidamente vincolato; l’omessa indicazione dell’area da acquisire non incide sulla validità dell’ordine, poiché tale individuazione deve avvenire nell’eventuale successivo atto di acquisizione.
art. 8 CEDU
La demolizione di un immobile abusivo non viola, in astratto, il diritto al rispetto della vita privata e familiare o del domicilio; non sussiste un diritto assoluto a conservare o occupare un immobile abusivo in quanto casa familiare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’omessa indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area suscettibile di acquisizione gratuita non determina l’illegittimità dell’ordine demolitorio, poiché la precisa individuazione dell’area è necessaria nel successivo eventuale provvedimento di acquisizione, adottabile soltanto dopo l’accertamento dell’inottemperanza; l’oggetto dell’ordine deve invece essere sufficientemente determinato attraverso la descrizione delle opere abusive.
- Quando l’abuso edilizio consiste in una pluralità di opere, la necessità del permesso di costruire e l’incidenza dell’intervento sull’assetto del territorio devono essere valutate globalmente, senza considerare atomisticamente ciascun manufatto, se la valutazione complessiva evidenzia una trasformazione permanente e non esigua del suolo.
- Il potere repressivo previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 è rigidamente vincolato e l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente; pertanto il tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera non fa venir meno l’obbligo di ripristino e, di regola, non fonda un affidamento meritevole di tutela alla conservazione dell’abuso.
- La legittimità dell’ordine di demolizione non è subordinata a uno specifico giudizio di proporzionalità tra l’interesse pubblico alla tutela del territorio e il diritto all’abitazione ex art. 8 CEDU; tale disposizione non attribuisce un diritto assoluto a conservare o occupare un immobile abusivo, anche se adibito a casa familiare.
- L’amministrazione è tenuta a valutare la possibilità di conservare opere realizzate senza permesso di costruire nell’ambito di un procedimento di sanatoria attivato da una specifica istanza dell’interessato; in assenza di tale istanza, la mera prospettazione astratta della sanabilità non impedisce l’adozione o la conferma dell’ordine di demolizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →