Cassazione Civile, Ordinanza n. 24733/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui il consorzio richiedeva a una proprietaria di fondo agricolo il contributo di bonifica per l'anno 2016, pari a euro 1.263,44. La pretesa riguardava una contribuzione articolata in una quota fissa e in una quota variabile di esercizio/consumo. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, ritenendo illegittima la quantificazione della quota variabile perché, in assenza di contatori, il consorzio aveva calcolato il consumo sulla base delle categorie catastali anziché delle colture effettive previste dal regolamento. La CTR aveva confermato, affermando che la quota fissa è dovuta per l'inclusione del fondo nel catasto irriguo salvo prova contraria del mancato beneficio, mentre la quota di esercizio richiede di distinguere tra fondi con contatori e senza contatori; in quest'ultimo caso, però, non vi sarebbe certezza del consumo effettivo e non sarebbe legittimo addebitare consumi diversi da quelli realmente effettuati. Con l'unico motivo di ricorso il consorzio ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme in tema di bonifica e del regolamento consortile, sostenendo che la quota variabile fosse legittimamente determinata secondo il piano di classifica e il regolamento, che prevedono, per i fondi privi di contatori, una stima del consumo basata sulla destinazione colturale e su tre fasce predeterminate di idroesigenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ricostruito la disciplina dei contributi consortili da bonifica e del servizio irriguo, richiamando il principio per cui il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua. Ha distinto, in base al piano di classifica e al regolamento consortile, tra quota fissa, dovuta per la potenzialità del servizio anche senza effettivo utilizzo, e quota variabile o di esercizio, legata all'erogazione e al consumo stimato secondo le modalità regolamentari. Ha ritenuto che, poiché i fondi erano inclusi nel perimetro di contribuenza e la pretesa era fondata su una presunzione di coltura rientrante in una determinata fascia, spettasse alla contribuente dimostrare di avere praticato una coltura diversa da quella presunta. Ha quindi enunciato principi di diritto che valorizzano la legittimità del riparto tra quota fissa e quota variabile e l'onere del contribuente di contrastare la presunzione regolamentare anche in assenza di contatori. Il dispositivo finale non è riportato nel testo fornito, ma dalla formula "Ne consegue l'accoglimento del" emerge l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
"violazione e falsa applicazione"
norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge
art. 3 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, senza specifica autonoma elaborazione
art. 860 c.c.
i proprietari dei beni situati nel perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa per bonifica ed esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono
art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
richiamato quale fonte della disciplina dei contributi consortili di bonifica
art. 58 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
il perimetro di contribuenza è reso pubblico mediante trascrizione
art. 117 Cost.
la materia bonifica coinvolge competenza regionale residuale, competenza esclusiva statale in tutela dell'ambiente e competenza concorrente in governo del territorio
art. 12 L.R. Campania 25 febbraio 2003, n. 4
richiamato dal ricorrente tra le fonti regionali applicabili ai contributi consortili
art. 21 del Regolamento della Regione Campania per la gestione e conservazione degli impianti irrigui consortili
in assenza di contatori, la quota variabile va calcolata secondo la divisione in tre fasce per tipo di coltura
art. 19 del Regolamento del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno
prevede il contributo irriguo dovuto dagli utenti per le spese di gestione non coperte da finanziamento pubblico
art. 20 del Regolamento del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno
distingue spese fisse e spese variabili nella gestione e nell'esercizio degli impianti irrigui
art. 24 del Regolamento del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno
nelle more della dotazione di contatori, le spese di esercizio sono ripartite in base ai prelievi o, per le aree in attrezzamento, in base alla coltura ordinaria e all'idroesigenza
Massime di principio
- Nei contributi consortili per il servizio irriguo il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, non il mero dato formale della soggezione del fondo a contribuenza.
- Quando un piano di classifica approvato dall'autorità competente disciplina il riparto dei contributi consortili, il contribuente che voglia escludere la quota fissa deve provare di non avere tratto alcun vantaggio dalle opere o dal servizio.
- Per la quota variabile o di esercizio, la stima del consumo può essere effettuata secondo le modalità previste dal regolamento consortile anche in mancanza di contatori, utilizzando criteri presuntivi collegati alla coltura e all'idroesigenza.
- Se il consorzio dimostra l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e fonda la pretesa su criteri regolamentari di stima del consumo, spetta al contribuente provare che la coltura effettivamente praticata è diversa da quella presunta.
- La distinzione tra quota fissa e quota variabile è compatibile con la disciplina dei consorzi di bonifica: la prima copre i costi di potenzialità e manutenzione del servizio, la seconda i costi di erogazione e distribuzione dell'acqua.
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