Ordinanza n. 2187/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione seconda, 17 ottobre 2025, n. 1176, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (privati ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
I privati hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1176 del 17 ottobre 2025 e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia. Il testo non specifica i motivi di merito dell’appello né l’atto amministrativo originariamente impugnato. In sede cautelare, gli appellanti hanno dedotto l’esigenza di preservare integre le proprie ragioni nelle more della definizione dell’appello. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario acquisire informazioni sullo stato attuale dei giudizi pendenti davanti al medesimo TAR con numeri di ruolo generale 646/2021 e 647/2021.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata in primo grado, ritenendo prevalente l’esigenza di preservare integre le ragioni degli appellanti nelle more del giudizio di merito. La pronuncia non definisce l’appello nel merito. Il Collegio ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR Emilia-Romagna per acquisire le informazioni richieste sullo stato dei giudizi nn. 646/2021 e 647/2021, ha fissato l’udienza pubblica del 15 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- In appello, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado quando, nelle more della decisione di merito, risulti prevalente l’esigenza di preservare integre le ragioni dell’appellante.
- L’accoglimento della domanda cautelare in appello, con sospensione della sentenza di primo grado, non implica la definizione del giudizio di merito, che resta da decidere all’udienza fissata dal Collegio.
- La valutazione cautelare può essere accompagnata dall’acquisizione officiosa di informazioni sullo stato di giudizi connessi o potenzialmente rilevanti, mediante trasmissione dell’ordinanza al giudice presso il quale tali giudizi sono pendenti.
Come è indicizzato
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