Sentenza n. 3793/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza A)quanto al ricorso n. 2147 del 2022: -alla sentenza 4647/2020; Nomina commissario ad acta in seguito alla sentenza Tar Napoli sez. II n. 4070 del 2.7.2024; B) quanto al ricorso n. 6389 del 2024: a) alla sentenza della Seconda Sezione del T.A.R. Campania – Napoli 4647/2020; b) alla ordinanza della Seconda Sezione del T.A.R. Campania – Napoli, n. 05798 del 29.10.2024, notificata in data 29.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza n. 4647/2020 e delle successive pronunce di ottemperanza, quanto alla reimmissione nel possesso dell’immobile e al rimborso dei contributi unificati residui
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza n. 4647/2020, l’annullamento della determinazione comunale di acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente di un immobile ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. Poiché il Comune non aveva dato piena esecuzione alla pronuncia, il ricorrente aveva promosso un primo giudizio di ottemperanza, definito con la sentenza n. 4070/2024, e successivamente un secondo giudizio, relativo anche al rimborso dei contributi unificati versati nei giudizi di merito riuniti. Il Comune sosteneva di avere adempiuto mediante cancellazione della trascrizione dell’acquisizione e pagamento di euro 300,00, nonché che gli ulteriori crediti dovessero essere fatti valere nei confronti dell’Organismo straordinario di liquidazione, in ragione del dissesto finanziario dell’ente. Il ricorrente contestava l’adempimento, deducendo la mancata reimmissione materiale e giuridica nel possesso dell’immobile e il mancato rimborso integrale dei contributi unificati, pari a euro 1.650,00 residui oltre interessi. Il Comune chiedeva inoltre la revoca dell’ordinanza n. 216/2026 e chiarimenti sull’operatività dell’Organismo straordinario di liquidazione.
La decisione
Il TAR ha riunito i due giudizi per connessione oggettiva e soggettiva e ha considerato operativo, per entrambi, il commissario ad acta già nominato nel primo giudizio. Quanto all’immobile, ha ritenuto non integralmente cessata la materia del contendere: la sola voltura catastale non dimostra la reintestazione giuridica presso la Conservatoria, né realizza la consegna materiale del bene. Ha quindi ordinato al commissario, entro venti giorni dalla comunicazione della sentenza, di verificare l’intestazione presso la Conservatoria e di procedere alla formale immissione del ricorrente nel possesso, mediante verbale di consegna e sopralluogo, con indicazione degli eventuali danni. Quanto al secondo giudizio di ottemperanza, lo ha accolto, ritenendo incontestata la debenza dei contributi unificati residui. Il dissesto e la competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione non impediscono l’esercizio dei poteri di ottemperanza né possono vanificare il giudicato; il commissario deve assicurare il pagamento integrale, potendo utilizzare il bilancio ordinario o, ove possibile, quello di dissesto. È irrilevante la mancata presentazione, da parte del creditore, di una domanda di insinuazione alla massa passiva, poiché il credito deve comunque essere liquidato. Il rimborso deve avvenire per l’intero importo di euro 1.650,00, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza n. 4647/2020, non essendo ammissibile un pagamento parziale. Il compenso del commissario è stato rideterminato in euro 4.000,00, a carico del Comune; il Comune è stato inoltre condannato alle spese processuali di entrambi i giudizi, liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori e contributo unificato. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per possibili profili di responsabilità erariale.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
acquisizione gratuita al patrimonio comunale
La disposizione costituiva il fondamento dell’atto comunale di acquisizione gratuita dell’immobile, successivamente annullato con la sentenza n. 4647/2020.
art. 114 c.p.a.
il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta
Il giudice dell’ottemperanza può conoscere tutte le questioni necessarie all’esecuzione del giudicato e può impartire al commissario ad acta le prescrizioni occorrenti, anche in presenza di impedimenti derivanti dal dissesto dell’ente.
art. 248 d.lgs. 267/2000
effetti preclusivi sulle azioni esecutive individuali
Il dissesto limita il soddisfacimento diretto e coattivo dei crediti mediante azioni esecutive individuali, ma non elimina il potere del giudice amministrativo di dirigere l’attività commissariale verso la soddisfazione del credito secondo le modalità compatibili con il dissesto.
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000
debiti dell'Ente riconducibili a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato
La norma è richiamata con riferimento alla competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione sui debiti riconducibili alla gestione anteriore al dissesto.
art. 254 d.lgs. 267/2000
Il credito può essere inserito nella massa passiva dell’ente in dissesto; tuttavia, l’individuazione della massa passiva non può impedire l’esecuzione del giudicato né giustificare il mancato pagamento integrale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il dissesto dell’ente locale e gli effetti preclusivi sulle azioni esecutive individuali non impediscono al giudice amministrativo di esercitare i propri poteri esecutivi e di nominare o dirigere un commissario ad acta; tali circostanze incidono sulle modalità di soddisfazione del credito, che può essere perseguita anche mediante l’inserimento nella massa passiva o l’utilizzo del bilancio compatibile con il dissesto.
- Il commissario ad acta deve assicurare l’attuazione effettiva del giudicato, non limitandosi a verificare adempimenti formali quando questi non realizzano il risultato sostanziale imposto dalla sentenza. L’annullamento dell’acquisizione di un immobile richiede, ove necessario, sia la regolarizzazione dell’intestazione giuridica sia la formale riconsegna materiale del bene.
- La sola voltura catastale non dimostra la piena reintestazione giuridica di un immobile e non equivale alla sua riconsegna materiale; l’effettiva esecuzione del giudicato richiede la verifica presso la Conservatoria e un verbale di consegna e sopralluogo.
- Quando una sentenza definitiva riconosce al privato il diritto al rimborso di contributi unificati, il rimborso deve essere integrale, non potendo l’amministrazione corrisponderne soltanto una parte né trasferire sul creditore le conseguenze della propria disorganizzazione o del tardivo richiamo al dissesto.
- Il tardivo pagamento o la tardiva deduzione, da parte dell’amministrazione, dell’esistenza dell’Organismo straordinario di liquidazione non può vanificare il giudicato né imporre al creditore un aggravamento procedimentale incompatibile con le precedenti statuizioni del giudice dell’ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →