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Sentenza

Sentenza n. 9428/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione a) del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002193. del 26-07-2024, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale il ricorrente veniva escluso dalla procedura concorsuale per titoli ed esami, come edita con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 - a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito – per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art.3, comma 7 del decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali - per la Regione Lombardia per la ritenuta mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso e, per l’effetto, depennato dalla graduatoria finale di merito della selezione in discorso; b) dell’elenco dei depennati dalla suindicata procedura concorsuale come allegato al decreto impugnato sub a) nella parte in cui vi figura il nominativo del ricorrente, quale candidato per la classe di concorso B022, escluso per il possesso di “titolo non valido ai sensi del DM n. 259/2017”; c) del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002413. del 06-08-2024, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, recante l’approvazione della graduatoria finale di merito del concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, per la classe di concorso B022 – laboratori di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediali - per la Regione Lombardia, nella parte in cui non risulta ivi allocato il nominativo del ricorrente in conseguenza del provvedimento di depennamento dalla graduatoria e di esclusione dalla procedura concorsuale impugnato sub a) per la ritenuta mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art.4 del bando di concorso; d) della graduatoria finale di merito, allegata al decreto approvativo impugnato sub c), relativa al concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, per la classe di concorso B022 – laboratori di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediali - per la regione Lombardia, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente in conseguenza del provvedimento di depennamento dalla graduatoria e di esclusione dalla procedura concorsuale impugnato sub a) per la ritenuta mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art.4 del bando di concorso; e) ai fini meramente cautelativi e, per quanto di ragione, del bando di concorso edito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 nella parte in cui si intenda considerare “escludente” la clausola di cui all’art. 4 [come richiamato nel provvedimento di esclusione impugnato sub a)] che per gli insegnanti tecnico-pratici richiede necessario ai fini partecipativi il possesso di titolo abilitante l’insegnamento per la specifica classe di concorso per la quale si concorre <<ai sensi della normativa vigente>>; f) della Tab. B allegata D.P.R. 19/2016, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 5/L della Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 43 del 22/02/2016 recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non modificata in parte qua dal DM n. 257/2017, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso B022, tra i titoli di accesso mutuati dal D.P.R. 87 del 2010 (cfr. art. 8,comma 1), come in prosieguo assorbito dal D.lgs. n. 61/2017, non risulta indicato quello relativo ai servizi commerciali in possesso dell’odierno deducente nel quale ultimo, per espressa volontà legislativa, era venuto a confluire (in un classico rapporto di contenente a contenuto) il diploma di tecnico della grafica pubblicitaria, erroneamente indicato nella Tab. B cit. quale autonomo titolo di accesso; g) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivi degli interessi del ricorrente tra cui in particolare, per quanto di ragione: 1) la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura per mancanza del titolo di accesso comunicata a mezzo mail in data 10/07/2024; 2) il provvedimento ignoto numero e data, come genericamente richiamato nel preambolo del decreto di esclusione a firma del D.G. U.S.R. Lombardia prot. m_pi.AOODRLO. Registro Decreti.U.0002193 del 26-07-2024 con il quale non venivano ritenute meritevoli di accoglimento le controdeduzioni presentate dal ricorrente all’esito del preannuncio di esclusione; nonché per l’accertamento e la declaratoria - del diritto e/o interesse legittimo del ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale per titoli ed esami, come edita con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art.3, comma 7 del decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 ed incluso nella relativa graduatoria regionale di merito con il punteggio originariamente conseguito (172,50) ed allocato nella consequenziale posizione (27), previa declaratoria di permanenza e/o sussistenza nella Tab B allegata al Dpr 19/2016 (non modificata in parte qua dal DM n. 257/2017) in ragione della primigenie confluenza di cui all’Allegato D al Dpr 87 del 2010 come in prosieguo assorbito dall’Allegato C al D.lgs. n. 61/2017, del diploma in servizi commerciali nel quale era venuto a confluire quello di tecnico della grafica pubblicitaria (oggi non più erogabile) ai fini della consequenziale legittimazione del primo a costituire valido titolo di accesso alla procedura concorsuale de qua relativamente alla classe di concorso B022

Giustizia amministrativa202409561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura concorsuale per la classe B-22, depennamento dalla graduatoria finale e approvazione della graduatoria senza il candidato, per ritenuta mancanza di un valido titolo di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere partecipato al concorso per la classe B-22 nella Regione Lombardia e conseguito 172,50 punti, collocandosi in posizione utile per il posto n. 27 su 60, veniva escluso perché il diploma di Servizi commerciali, curvatura Promozione commerciale pubblicitaria, non risultava espressamente indicato tra i titoli di accesso. Deduceva violazione dell'art. 4 del bando, degli artt. 3 e 97 Cost., della disciplina sui titoli di accesso e sul riordino degli istituti professionali, nonché difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, manifesta irragionevolezza e sviamento. Sosteneva che il diploma di Tecnico della grafica pubblicitaria, previsto dalla Tabella B del d.P.R. n. 19/2016 per la classe B-22, non fosse più conseguibile dopo il riordino del 2010 e fosse confluito nel diploma di Servizi commerciali, con conseguente sostanziale equiparabilità dei due titoli. Contestava inoltre la genericità della motivazione dell'esclusione, fondata sul mero richiamo al d.m. n. 259/2017, e il mancato esame delle proprie controdeduzioni, della documentazione dell'istituto scolastico e della pregressa esperienza di insegnamento nella medesima classe di concorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione e di istruttoria. Ha rilevato che l'esclusione era motivata soltanto con la mancanza di un idoneo titolo di accesso e con la formula "titolo non valido ai sensi del DM 259/2017", senza indicare in modo completo le ragioni giuridiche e fattuali della decisione. Il richiamo al d.m. n. 259/2017 era inidoneo, anche perché tale decreto non contemplava espressamente la classe B-22 nell'elenco richiamato e, nell'Allegato C, collegava l'indirizzo Servizi commerciali proprio alla classe B-22. L'Amministrazione avrebbe dovuto considerare che il diploma di Tecnico della grafica pubblicitaria non era più conseguibile dal riordino degli istituti professionali del 2010 e che, ai sensi dell'Allegato D al d.P.R. n. 87/2010, era confluito nel diploma di Servizi commerciali. Avrebbe inoltre dovuto svolgere un'istruttoria approfondita sulla sostanziale equiparabilità dei titoli, tenendo conto delle osservazioni del candidato, delle attestazioni dell'istituto scolastico e della pregressa attività di insegnamento nella classe B-22. Le relazioni depositate in giudizio non potevano integrare postumamente la motivazione dell'atto di esclusione e, comunque, confermavano l'esistenza di una questione meritevole di specifica valutazione. Il TAR ha quindi annullato il decreto di esclusione e la graduatoria nella parte in cui non comprendeva il ricorrente, disponendo il riesame della sua posizione nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza e l'adozione delle conseguenti determinazioni. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 del bando di concorso adottato con d.d. n. 2575/2023

    possesso della laurea magistrale, del diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti; per gli insegnanti tecnico-pratici, abilitazione all'insegnamento o requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso

    La clausola del bando richiedeva il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ma non esonerava l'Amministrazione dall'indicare puntualmente le ragioni dell'esclusione e dal verificare la sostanziale riconducibilità del titolo posseduto a quello richiesto.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    Impongono una motivazione adeguata del provvedimento e l'esame delle osservazioni presentate dall'interessato in sede di partecipazione procedimentale; tali obblighi sono stati ritenuti violati dall'esclusione genericamente motivata e non adeguatamente istruita.

  • art. 2, comma 2, d.P.R. 19/2016

    La Tabella B individua le classi di concorso per gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnamenti e i titoli necessari per l'accesso, ma la sua applicazione non consente di ignorare il riordino dei percorsi formativi e la confluenza normativa dei titoli.

  • Tabella B allegata al d.P.R. 19/2016

    Per la classe B-22 indica il diploma di Tecnico della grafica pubblicitaria tra i titoli di accesso e l'indirizzo Servizi commerciali tra gli indirizzi di studio collegati; l'assenza di un'espressa menzione del nuovo diploma non è stata ritenuta, da sola, ostativa alla verifica della sua sostanziale equiparabilità.

  • art. 1 d.m. 259/2017

    Il decreto revisione e aggiorna la tipologia delle classi di concorso prevista dal d.P.R. n. 19/2016, ma il suo mero richiamo non costituisce motivazione sufficiente dell'esclusione.

  • art. 2 d.m. 259/2017

    Gli allegati B, C, D ed E individuano corrispondenze tra discipline dei quadri orari e classi di concorso; l'Allegato C collega l'indirizzo Servizi commerciali alla classe B-22.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 87/2010 e Allegato D

    Il riordino degli istituti professionali ha determinato la confluenza del diploma di Tecnico della grafica pubblicitaria nel diploma di Servizi commerciali, circostanza che imponeva una specifica valutazione ai fini dell'accesso alla classe B-22.

  • artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

    Sono stati applicati per compensare integralmente le spese di lite in ragione delle peculiarità delle questioni trattate.

Massime di principio

  • Un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale per mancanza del titolo di accesso deve indicare in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto della non validità del titolo; il mero richiamo generico a un decreto o a una tabella normativa non è sufficiente quando la disciplina dei titoli sia stata modificata da successivi riordini degli ordinamenti scolastici.
  • Quando il titolo espressamente previsto dalla disciplina di accesso non è più conseguibile ed è confluito normativamente in un diverso titolo di nuovo ordinamento, l'Amministrazione non può escludere il candidato sulla sola base dell'assenza di una menzione letterale del nuovo titolo, ma deve verificare la sua sostanziale equiparabilità e coerenza con il titolo richiesto e con la classe di concorso.
  • Le osservazioni presentate dall'interessato nel procedimento di esclusione devono essere esaminate con un'istruttoria effettiva e con una motivazione che dia conto delle questioni rilevanti prospettate, soprattutto quando siano prodotti elementi normativi e documentali idonei a mettere in discussione l'interpretazione meramente formale del requisito.
  • Le relazioni e le argomentazioni dell'Amministrazione prodotte nel giudizio non possono integrare postumamente la motivazione dell'atto impugnato; la legittimità dell'esclusione deve essere valutata sulla base della motivazione originaria, salvi i casi e i limiti previsti dalla legge.
  • L'annullamento di un'esclusione concorsuale per difetto di motivazione e istruttoria non comporta automaticamente l'accertamento definitivo del diritto all'ammissione, quando residui una valutazione amministrativa sul possesso del titolo: l'Amministrazione deve procedere al riesame nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza e dei criteri indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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