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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/212

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regolamento delegato (UE) 2016/1675, inserendo Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio ai fini AML/CFT. La Commissione fonda la modifica sulle valutazioni più recenti, incluse le indicazioni del GAFI, e sulla constatazione di carenze strategiche nei regimi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di tali paesi. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modifica l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio in materia antiriciclaggio, aggiungendo Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), in particolare ai fini dell’individuazione dei paesi terzi ad alto rischio prevista dall’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Produce effetti per gli operatori soggetti agli obblighi antiriciclaggio nell’Unione, che devono applicare le misure rafforzate previste nei confronti delle giurisdizioni inserite nell’elenco. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Modifica dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT

Il regolamento delegato (UE) 2018/212 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675, che integra la direttiva (UE) 2015/849 in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’intervento risponde all’esigenza di mantenere aggiornato l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio sulla base delle valutazioni più recenti, incluse quelle del GAFI.

Base giuridica e logica dell’intervento

L’atto è adottato in base all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. La Commissione richiama il principio secondo cui le carenze strategiche nei regimi AML/CFT di paesi terzi possono costituire una minaccia significativa per l’integrità e il corretto funzionamento del sistema finanziario dell’Unione, soprattutto in un contesto di forte integrazione dei mercati e di intensi flussi transfrontalieri.

Valutazione dei rischi e ruolo del GAFI

Nella valutazione, la Commissione ha considerato le informazioni più recenti disponibili, in particolare la dichiarazione pubblica del GAFI, il documento "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process" e i rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI, come richiesto dall’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva. Tali fonti hanno portato a concludere che Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia presentano carenze strategiche nei rispettivi sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Inserimento di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia nell’allegato

L’articolo 1 inserisce nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto I, le tre nuove voci:

  • Sri Lanka (n. 11)
  • Trinidad e Tobago (n. 12)
  • Tunisia (n. 13)

L’inclusione comporta la qualificazione di tali giurisdizioni come paesi terzi ad alto rischio ai fini AML/CFT, con conseguente rilevanza per gli obblighi di adeguata verifica rafforzata e gli altri presìdi previsti dalla normativa UE applicabile ai soggetti obbligati.

Impegni assunti dai paesi interessati e riesame futuro

La Commissione rileva che i tre paesi hanno assunto un impegno politico di alto livello a rimediare alle carenze individuate e hanno predisposto un piano d’azione con il GAFI. Lo status delle giurisdizioni sarà riesaminato alla luce dell’attuazione di tali impegni, in coerenza con l’approccio dinamico previsto dalla disciplina europea.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente i destinatari, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio

All’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, tabella di cui al punto I, sono inserite tre nuove righe per Sri Lanka (n. 11), Trinidad e Tobago (n. 12) e Tunisia (n. 13). L’effetto pratico è l’inclusione di tali giurisdizioni nell’elenco dei paesi terzi con carenze strategiche nei regimi AML/CFT.

Base giuridica e criteri di valutazione

La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. La Commissione dichiara di aver tenuto conto delle informazioni più recenti disponibili, incluse la dichiarazione pubblica del GAFI, il documento "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process" e i rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI, in linea con l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva.

Motivazione dell’inclusione dei tre paesi

Il GAFI ha individuato Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia come paesi con carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT, tali da rappresentare un rischio per il sistema finanziario internazionale. Secondo la Commissione, per effetto dell’integrazione dei mercati finanziari e dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere, tali rischi sono idonei a minacciare anche il sistema finanziario dell’Unione.

Impegni e riesame dello status

I tre paesi hanno assunto per iscritto un impegno politico di alto livello a rimediare alle carenze individuate e hanno elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione precisa che riesaminerà lo status di tali paesi alla luce dell’attuazione di tali impegni.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiocontrasto al finanziamento del terrorismoservizi finanziarimercato interno

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