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Sentenza

Sentenza n. 466/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 633/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 1311/2024 del Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 05/11/2024, notificata il 14/11/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.000,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 633/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'accreditamento sulla Carta elettronica del docente dell'importo nominale complessivo di euro 2.000,00, relativo a quattro annualità. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito e ha comunicato di avere predisposto gli adempimenti necessari. La ricorrente ha quindi dichiarato l'avvenuta esecuzione della sentenza, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l'accredito del beneficio riconosciuto dal giudicato. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito virtuale del ricorso e lo ha ritenuto fondato, poiché l'esecuzione sopravvenuta dimostrava l'iniziale inadempimento dell'amministrazione. Ha inoltre accertato la sussistenza dei presupposti per l'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, tenuto conto del valore della controversia, della natura seriale della causa e dell'avvenuta esecuzione del giudicato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Subordina l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Quando la pubblica amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda principale deve essere dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il giudice dell'ottemperanza può esaminare virtualmente il merito del ricorso e porre le spese a carico dell'amministrazione che abbia adempiuto solo dopo la proposizione del giudizio, se l'originaria domanda di esecuzione risultava fondata.
  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario richiede il passaggio in giudicato del titolo e, nei confronti dell'amministrazione debitrice, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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