Cassazione Penale, Ordinanza n. 08071/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Rimane ferma la condanna per evasione già confermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha confermato la condanna per evasione. Deduce un vizio di motivazione sia sulla prova della responsabilità, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che i giudici di merito avrebbero trascurato elementi decisivi e che la motivazione sarebbe congetturale. La Corte rileva però che i motivi sono generici e sostanzialmente ripetitivi di quelli già proposti in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, il quale aveva valorizzato un quadro probatorio univoco sulla condotta evasiva e, quanto all'art. 131-bis c.p., aveva evidenziato l'assenza di riscontri alla giustificazione offerta dall'imputato e la presenza di plurimi precedenti penali, incompatibili con la non punibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la giustificazione dell'imputato è priva di riscontro e il profilo criminale emerge da plurimi precedenti, tali da escludere i presupposti della causa di non punibilità.
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato di evasione, richiamata come oggetto della condanna confermata in appello.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non va applicata se manca colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto la Corte la ritiene invece sussistente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio di motivazione non è sufficiente se il ricorrente non si misura con il percorso argomentativo del giudice di merito e si limita ad affermare in modo generico che la motivazione sarebbe congetturale.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata in modo congruamente motivato quando la condotta non risulti episodica o marginale e il giudice valorizzi elementi come l'assenza di riscontri alla versione dell'imputato e la presenza di precedenti penali significativi.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue ex lege, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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