Sentenza n. 358/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dellìordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria n. 766 del 2024, resa tra le parti, concernente l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria n. 39 del 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva dichiarato ineseguibile il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, già dipendenti dell’azienda ospedaliera con qualifica di cuochi, avevano ottenuto dal Tribunale del lavoro il riconoscimento del V livello retributivo, con inquadramento dal 1° luglio 1998 e corresponsione delle differenze retributive e degli interessi. Dopo precedenti iniziative esecutive e una sentenza del TAR favorevole in sede di ottemperanza, il commissario ad acta aveva chiesto chiarimenti sulle modalità di esecuzione. Il TAR, con l’ordinanza impugnata, aveva dichiarato ineseguibile la sentenza del giudice del lavoro, ritenendo che il rapporto degli interessati non potesse essere coinvolto nella ricostruzione di carriera disposta per altri dipendenti. L’appello censurava sostanzialmente la natura decisoria dell’ordinanza del TAR e l’effetto modificativo che essa avrebbe prodotto sulla precedente sentenza di ottemperanza. L’amministrazione appellata ha eccepito la tardività dell’appello, deducendo il mancato rispetto sia del termine per la notificazione sia di quello per il deposito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello irricevibile, accogliendo l’eccezione preliminare di tardività proposta dall’amministrazione. L’ordinanza impugnata era stata pubblicata il 16 dicembre 2024, mentre l’appello era stato notificato il 13 maggio 2025, oltre il termine di tre mesi previsto per la proposizione dell’appello nel rito camerale. Inoltre, il ricorso era stato depositato il 9 giugno 2025, oltre il termine di quindici giorni previsto per il deposito. L’accertata tardività ha determinato l’assorbimento di ogni altra questione processuale e di merito. Le spese del grado sono state compensate in considerazione dell’articolazione della controversia.
Norme richiamate
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale fondamento del termine applicabile alla notificazione dell’appello nel rito camerale e del termine per il deposito.
art. 92, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata insieme all’art. 87 c.p.a. per individuare il termine di tre mesi per la notificazione dell’appello decorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza.
art. 45 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale fondamento del termine di quindici giorni per il deposito del ricorso notificato.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili; la decisione definisce il giudizio dichiarando l’appello irricevibile.
art. 38 c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.
Massime di principio
- Nel rito camerale, l’appello deve essere notificato entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della pronuncia impugnata; la notificazione oltre tale termine determina l’irricevibilità dell’impugnazione.
- Il ricorso in appello notificato deve essere depositato entro il termine di quindici giorni previsto dal codice del processo amministrativo; il deposito tardivo costituisce un’ulteriore ragione di irricevibilità.
- Quando l’appello è irricevibile per tardività, il giudice può assorbire ogni ulteriore questione processuale e di merito dedotta dalle parti.
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