Sentenza n. 4675/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento n. K10/-OMISSIS-di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, emesso il 28 maggio 2020, a firma del Sottosegretario di Stato, notificato all’interessato in data 13 luglio 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dal Sottosegretario di Stato il 28 maggio 2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ha dedotto un unico complesso motivo, articolato nella violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa valutazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto, nonché nell'eccesso di potere e nella violazione di legge per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Il diniego era fondato su plurime notizie di reato, riferite a fatti del 1999, 2003 e 2017, tra cui furto aggravato, violazioni della disciplina sull'ingresso degli stranieri, inosservanza delle norme sul soggiorno e favoreggiamento, alcune associate anche a un alias. Il ricorrente ha contestato che si trattasse di meri riferimenti generici a notizie di reato, non di precedenti penali, e ha dedotto la prescrizione o l'assenza di definitivi esiti penali, nonché l'omessa considerazione della propria integrazione nella comunità nazionale, affidabilità e condotta successiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un'amplissima discrezionalità amministrativa, poiché incide sul rapporto tra individuo e comunità statale e richiede una valutazione prognostica sull'adesione dell'istante ai valori dell'ordinamento. Il sindacato giurisdizionale è quindi estrinseco e limitato alla verifica dell'esistenza di un adeguato supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, la pluralità dei comportamenti illeciti, la loro collocazione temporale e la loro valutazione complessiva, non atomistica, giustificavano il giudizio negativo sull'idoneità del richiedente, anche indipendentemente dagli esiti del procedimento penale e dall'eventuale prescrizione o riabilitazione. Particolare rilievo è stato attribuito alla condotta del 2017, ricadente nel decennio di osservazione precedente alla domanda e comunque nel periodo successivo di svolgimento del procedimento. Il requisito della residenza decennale è stato inteso anche in senso qualitativo, come periodo nel quale il richiedente deve dimostrare una condotta senza mende e un'adeguata assimilazione dei valori fondamentali della comunità nazionale. Il TAR ha inoltre ritenuto che lo stabile inserimento socio-economico, l'occupazione e l'assenza di pericolosità sociale costituiscano condizioni ordinarie e prerequisiti della permanenza legale, non elementi di speciale merito idonei a neutralizzare gli elementi ostativi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
La disposizione è stata interpretata nel senso che la residenza legale decennale non costituisce soltanto un requisito quantitativo, ma individua anche un periodo qualitativo di osservazione della condotta dell'aspirante cittadino.
art. 10-bis l. 241/1990
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; la censura è stata ritenuta infondata alla luce della complessiva legittimità dell'istruttoria e della motivazione del diniego.
art. 625, comma 1, c.p.
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
La notizia di reato per furto aggravato, collocata nel periodo di osservazione, è stata ritenuta elemento significativo della valutazione prognostica negativa, anche a prescindere dall'esito penale definitivo.
art. 12, comma 6, d.lgs. 286/1998
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
La relativa notizia di reato è stata considerata, insieme agli altri elementi, nell'apprezzamento globale della condotta del richiedente.
art. 11 d.P.R. 394/1999
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
La relativa notizia di reato è stata valorizzata come elemento del quadro complessivo di controindicazioni, indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
La disposizione è richiamata per evidenziare che le condizioni di integrazione e affidabilità necessarie per il soggiorno legale rappresentano il percorso ordinario dello straniero regolarmente soggiornante.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
La disposizione è richiamata per qualificare lo stabile inserimento socio-economico come condizione minima collegata al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, non come speciale merito ai fini della naturalizzazione.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa, poiché richiede una valutazione prognostica sull'effettiva adesione del richiedente ai valori fondamentali della comunità nazionale e sulla compatibilità del suo ingresso stabile con l'interesse pubblico alla sicurezza, alla stabilità economico-sociale e all'identità nazionale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, plurime notizie di reato o condotte illecite possono essere valutate complessivamente come indicatori dell'idoneità del richiedente, anche se non accompagnate da una sentenza definitiva di condanna e indipendentemente dagli esiti processuali penali, dall'estinzione del reato o dalla riabilitazione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è estrinseco e debole: la decisione amministrativa è legittima quando risulta sorretta da un sufficiente supporto istruttorio, da fatti veritieri e da una motivazione logica, coerente e ragionevole, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- Il decennio di residenza richiesto per la naturalizzazione assume anche la funzione di periodo qualitativo di osservazione della condotta; il valore sintomatico di un comportamento antigiuridico è maggiore quanto più esso è temporalmente vicino alla domanda o si colloca durante il procedimento di cittadinanza.
- Lo stabile inserimento socio-economico, l'occupazione e l'assenza di pericolosità sociale costituiscono condizioni ordinarie e prerequisiti della permanenza legale dello straniero, ma non integrano, di per sé, elementi di speciale merito capaci di neutralizzare motivi ostativi alla concessione della cittadinanza.
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