Cassazione Penale, Sentenza n. 12133/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione articolando tre motivi principali: 1) contestazione della qualificazione come responsabile della famiglia mafiosa dello Zen e della prova dell'accordo sinallagmatico (pagamento di 3.000 euro al mese) che gli avrebbe garantito l'esclusiva nella vendita di stupefacenti, deducendo incongruenze e suggerimenti nelle dichiarazioni del collaboratore Macaluso; 2) nullità della richiesta di rinvio a giudizio per assenza di indicazione chiara e precisa di episodi concreti relativi al capo 10) (traffico e cessione di stupefacenti), e comunque vizio di motivazione per eccessiva genericità e carenza di riscontri delle dichiarazioni di collaboratori (Guerrera e Macaluso) nonché contestazione della configurabilità dell'aggravante collegata al versamento estorsivo; 3) vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione, deducendo che non sono state trovate armi, che la minaccia era implicita per appartenenza e che la mera conoscenza di precedenti personali non può costituire prova della disponibilità armata del sodalizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato (e in parte ai limiti dell'inammissibilità). Ha confermato la valutazione di merito secondo cui le decisioni di primo e secondo grado avevano fornito motivazioni analitiche e congrue, fondate su plurime emergenze istruttorie (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, osservazioni e servizi) ritenute sufficienti a sostenere la responsabilità per associazione mafiosa e per i reati di cui al DPR n. 309/1990 (artt. 73-80) relativi al capo 10). La Corte ha inoltre ritenuto legittima la formulazione dell'imputazione (assenza di nullità) e corretta l'applicazione dell'aggravante della disponibilità di armi sulla base dei principi consolidati (consapevolezza o ignoranza colposa e rilievo della notorietà della detenzione di armi da parte del sodalizio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili (per ciascuna di esse liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha richiamato e applicato i profili aggravanti previsti dall'art. 416-bis: in particolare il comma quarto (disponibilità di armi) può essere ritenuto nei confronti di ciascun partecipante se questi è consapevole della detenzione di armi da parte degli associati o lo ignora per colpa; rileva anche il fatto notorio della stabile detenzione di armi da parte del sodalizio. La Corte di appello aveva escluso la circostanza aggravante prevista dal comma sesto (come già deciso in sede di merito).
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73-80
Normativa sulle sostanze stupefacenti: la condotta contestata (acquisto, trasporto, detenzione a fini di spaccio, offerta e cessione a più persone) rientra nelle fattispecie previste dagli artt. 73-80 del DPR n. 309/1990 e è stata ritenuta provata in combinazione con gli altri elementi istruttori.
Principio di diritto sulla chiarezza dell'imputazione e diritto di difesa (giurisprudenza consolidata)
La Corte ha ribadito che l'imputazione è da ritenersi sufficientemente chiara e precisa quando gli elementi strutturali e sostanziali del fatto sono descritti in modo da consentire il completo contraddittorio e il pieno esercizio della difesa, anche tenendo conto degli atti del fascicolo processuale. La mera genericità denunciata dal ricorrente non è sufficiente se il quadro probatorio, come valutato dai giudici di merito, consente il confronto e la difesa.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: il ricorso deve indicare vizi motivazionali specifici e non semplici rivalutazioni alternative degli elementi probatori.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, anche se non complete, possono concorrere a formare convincimento probatorio se corroborate da altri elementi (intercettazioni, servizi di osservazione, riscontri oggettivi).
- La formulazione dell'imputazione si ritiene adeguata quando, considerato l'insieme degli atti processuali, l'imputato può esercitare pienamente il diritto di difesa; l'assenza di episodi singoli dettagliati non determina automaticamente nullità assoluta se il quadro complessivo consente il contraddittorio.
- La circostanza aggravante della disponibilità di armi nell'ambito dell'associazione mafiosa può essere accertata anche con elementi indiziari e sul rilievo della notorietà della detenzione di armi da parte del sodalizio; è sufficiente che il partecipante sia consapevole o ne sia ignorante per colpa.
- Per impugnare con successo decisioni di merito in materia di associazione mafiosa e reati connessi è necessario contestare specificamente l'attendibilità e la mancata corroborazione degli elementi probatori, non ciò che si risolva in riproposizione generica della versione alternativa dei fatti.
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