Ordinanza n. 2410/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento/dichiarazione di nullità, previa emanazione di ogni più opportuna misura cautelare, - – del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito 10 dicembre 2024, n. 3059 (PNRR 2), adottato in attuazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023, recante il bando di concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per quanto di ragione e nei limiti di interesse della ricorrente (doc. 1); - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come successivamente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ivi compresi tutti i relativi allegati, per quanto di ragione e nella parte in cui vengono interpretati e applicati in modo illegittimo dalle Amministrazioni resistenti (doc. 2); - del Decreto del Direttore Generale competente del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 137/2025, recante disposizioni in materia di immissioni in ruolo/nomine del personale docente per l’anno scolastico 2025/2026, per quanto di ragione e nella parte in cui risulta applicato alla procedura concorsuale PNRR2 per la classe di concorso A061, ovvero nella parte in cui viene interpretato o utilizzato dall’Amministrazione resistente quale fondamento per l’arresto dello scorrimento della graduatoria e per la mancata individuazione della ricorrente ai fini dell’immissione in ruolo (doc. 3); - dei decreti di approvazione, integrazione e scorrimento della Graduatoria di Merito e dell’elenco dei candidati idonei relativi alla classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, Regione Toscana, adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ed in particolare: del decreto prot. n. 17857 del 1° ottobre 2025; del decreto prot. n. 18750 del 10 ottobre 2025; del decreto prot. n. 19259 del 16 ottobre 2025, nonché delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei pubblicati in data 1.10.2025, 10.10.2025 e 16.10.2025, con i relativi allegati, nella parte in cui risultano interpretati o applicati in modo distorto al fine di arrestare illegittimamente lo scorrimento, della graduatoria successivamente alla rinuncia di un candidato formalmente inserito in Graduatoria di Merito (doc. 5, 6 e 7); – dei decreti, avvisi e provvedimenti di surroga adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la classe di concorso A061, ed in particolare: degli avvisi e decreti di surroga del 10 ottobre 2025, del 17 ottobre 2025, del 20 ottobre 2025, con i relativi allegati (assegnazione province, assegnazione sedi, prospetti delle sedi accantonate residue), nella parte in cui, pur dando atto della sussistenza di rinunce e di posti accantonati ancora disponibili, non dispongono l’ulteriore scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente (doc. 8, 9 e 10); - dei prospetti e allegati relativi alle sedi accantonate residue per la classe di concorso A061, ed in particolare quelli attestanti la persistente disponibilità di almeno un posto presso l’ITC “G. Cerboni” di Portoferraio (LI) anche successivamente al 20 ottobre 2025, nella parte in cui tali posti vengono coperti mediante supplenza anziché mediante scorrimento della graduatoria concorsuale (doc. 11, 12); - delle note e comunicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ed in particolare delle PEC del 21 e del 24 novembre 2025, con cui l’Amministrazione ha formalmente comunicato alla ricorrente la decisione di non procedere ad ulteriori scorrimenti della graduatoria A061, fondando tale determinazione su una erronea qualificazione della rinuncia intervenuta e determinando l’effettivo arresto della procedura concorsuale (doc. 13 e 14); -per quanto di ragione, del Decreto n. 137/2025 del MIM con ogni suo allegato; - nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti sopra indicati, anche se non conosciuto, e di ogni ulteriore atto o comportamento amministrativo, anche omissivo, che risulti lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, così come descritta nel presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione, integrazione e scorrimento della graduatoria A061 e provvedimenti con cui l'Amministrazione ha arrestato ulteriori scorrimenti, non procedendo all'individuazione della ricorrente per l'immissione in ruolo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento o la dichiarazione di nullità e formulando altresì domanda cautelare, il bando e gli atti della procedura concorsuale PNRR2 per la classe A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, nonché gli atti di approvazione e scorrimento della graduatoria, gli avvisi e decreti di surroga e le comunicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con cui è stato comunicato l'arresto dello scorrimento. La contestazione riguarda, in particolare, la mancata ulteriore convocazione della ricorrente dopo la rinuncia di un candidato, Luca Tavanti, e la copertura mediante supplenza di una sede accantonata che sarebbe rimasta disponibile. Dalla memoria difensiva dell'Amministrazione emerge che il candidato rinunciante sarebbe stato nominato quando aveva lo status di idoneo e che, successivamente, sarebbe stato inserito nominalmente nella graduatoria per effetto dello scorrimento automatico, senza essere nuovamente trattato. L'Amministrazione sostiene quindi che la rinuncia o mancata presa di servizio di un idoneo rientrante nella quota del 30 per cento non comporterebbe ulteriore scorrimento. Il TAR, senza definire ancora la fondatezza delle censure, ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti specifici sul significato di tali affermazioni, sulla loro base normativa e sulla concreta sequenza temporale degli atti, della proposta di immissione in ruolo, della rinuncia, dell'accantonamento della sede e della sua eventuale copertura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto applicabile al ricorso il rito previsto per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, ai sensi dell'art. 12-bis d.l. n. 68/2022, disponendo la conversione del rito e fissando il prosieguo in una data compatibile con i termini del PNRR. Ha inoltre disposto incombenti istruttori nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, assegnando 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare la documentazione e i chiarimenti richiesti. In particolare, l'Amministrazione dovrà indicare le specifiche disposizioni normative e ministeriali poste a fondamento della tesi secondo cui la rinuncia di un candidato nominato in qualità di idoneo non determina ulteriore scorrimento; chiarire se e in quale momento il candidato sia stato inserito nella graduatoria per scorrimento automatico senza essere nuovamente convocato; e ricostruire dettagliatamente la scansione temporale dello scorrimento, della proposta di immissione in ruolo, della rinuncia, dell'accantonamento della sede e dell'eventuale attuale copertura della medesima. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di annullamento né risulta definita la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022
procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR
La disposizione è stata ritenuta applicabile alla controversia, con conseguente conversione del rito e rispetto dei termini compatibili con il PNRR.
art. 65 c.p.a.
È richiamato quale base processuale dell'ordinanza istruttoria.
art. 59, comma 11, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
È indicato nel bando impugnato quale norma sulla cui base è stato adottato il decreto ministeriale relativo al concorso.
d.l. n. 36/2022, convertito dalla l. n. 79/2022
È richiamato tra gli interventi normativi che hanno modificato la disciplina concorsuale riportata nel bando.
d.l. n. 75/2023, convertito dalla l. n. 112/2023
È richiamato tra gli interventi normativi che hanno modificato la disciplina concorsuale riportata nel bando.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR, il giudice amministrativo applica il rito speciale previsto dall'art. 12-bis d.l. n. 68/2022, purché il ricorso sia regolarmente notificato alle parti necessarie secondo tale rito.
- Se la difesa dell'amministrazione fonda l'arresto dello scorrimento di una graduatoria su una particolare qualificazione dello status del candidato rinunciante, il giudice può ordinare all'amministrazione di indicare le specifiche disposizioni normative e applicative che sorreggono tale interpretazione.
- In una controversia sull'effettiva spettanza di un ulteriore scorrimento, l'amministrazione deve fornire una ricostruzione documentata e cronologicamente analitica dello scorrimento, della proposta di nomina, della rinuncia, dell'accantonamento del posto e della successiva copertura della sede.
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