Cassazione Penale, Sentenza n. 37745/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione articolando tre motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di procedura per la dichiarata decadenza dall'assunzione della prova testimoniale della difesa, a fronte di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore e della mancata valutazione da parte del giudice dell'eventuale superfluità della prova o del pregiudizio derivante dal rinvio; (2) vizio di motivazione nella valutazione della prova e nell'individuazione della ricorrente quale autrice del furto (criticando la mancata esibizione degli indumenti rinvenuti e la valutazione del riconoscimento fotografico e delle testimonianze); (3) contestazione della configurabilità della circostanza aggravante della "destrezza" ex art. 625 n.4 c.p., con richiamo alla giurisprudenza di legittimità che limita l'ambito della destrezza quando si sia trattato soltanto di un approfittamento di momentanea disattenzione del detentore del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, in particolare ha accolto il primo motivo relativo all'errore in procedendo sulla decadenza dalla prova testimoniale. La Corte ha osservato che l'ordinanza di primo grado non ha valutato adeguatamente che la mancata citazione dei testi derivava da una precedente istanza di rinvio per legittimo impedimento e non da mera negligenza, né ha valutato la superfluità della prova o il pregiudizio del rinvio, come impone un orientamento di legittimità. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna con riguardo alla intervenuta decadenza dalla prova testimoniale; i restanti motivi sono stati ritenuti superflui da decidere, con la precisazione che la Corte territoriale aveva comunque ricostruito i fatti ritenendo sussistente la circostanza aggravante della destrezza in conformità alle Sezioni Unite (Quarticelli).
Norme richiamate
art. 61 n.7 cod. pen.
Richiamata nella sentenza di primo grado (esclusa), si tratta di una circostanza aggravante presa in considerazione nel procedimento di merito
art. 625 n.4 cod. pen.
Aggravante della "destrezza": ai sensi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Quarticelli) rileva quando l'agente compie prima o durante l'impossessamento una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore
Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020
Orientamento secondo cui la mancata citazione del teste per l'udienza non determina automaticamente la decadenza dalla prova: occorre preliminarmente valutare la superfluità della prova e il possibile pregiudizio derivante dal rinvio, differendo l'assunzione se tali elementi non sussistono
Sez. 5, n. 20502 del 14/01/2019 e Sez. 5, n. 17351 del 20/01/2020
Orientamento più rigoroso che ritiene perentorio il termine per la citazione dei testimoni già ammessi e che la mancata citazione comporta la decadenza dalla prova in caso di negligenza
Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli)
Definizione giurisprudenziale della destrezza: l'aggravante sussiste quando l'autore ha posto in essere abilità o astuzia idonee a eludere la sorveglianza; non si tratta invece della mera approfittazione di una momentanea distrazione, salvo prova di un comportamento attivo idoneo a sorprendere il detentore
Massime di principio
- Se la difesa ha presentato tempestivamente una istanza di rinvio per legittimo impedimento, il giudice deve valutare la causa dell'omessa citazione dei testi prima di dichiarare la decadenza dalla prova: non può limitarsi ad una declaratoria automatica senza accertare negligenza o non pertinenza della richiesta
- La mancata citazione del teste non comporta sempre e automaticamente decadenza: il giudice deve verificare se la prova è superflua o se il rinvio arrecerebbe un pregiudizio concreto al processo; in assenza di tale valutazione l'ordinanza è viziata
- In caso di riconoscimento fotografico e di ritrovamento di indumenti o oggetti collegati al fatto, il giudice deve motivare specificamente la rilevanza e la decisività di tali elementi (es. condizioni del riconoscimento, esibizione degli indumenti ai testimoni, coerenza probatoria)
- Sulla circostanza aggravante della destrezza va applicato il criterio delle Sezioni Unite: occorre dimostrare una condotta attiva di astuzia o abilità idonea ad eludere la sorveglianza, non la semplice approfittazione di una distrazione momentanea
- Errori procedurali che ledono i diritti difensivi (es. mancata valutazione del legittimo impedimento) possono comportare annullamento e rinvio anche se la prova di merito sembrerebbe favorevole all'accusa
- In presenza di conflitti di orientamento giurisprudenziale rilevanti, il giudice di merito deve porre attenzione a motivare perché aderisce a un mero indirizzo anziché ad un altro, pena la censura in Cassazione
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