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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00723/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso nei confronti di due imputati per un tentato furto commesso presso la canonica di una chiesa. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché consistevano in una mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello e già disattesi dalla corte di merito, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla sentenza impugnata. In particolare, la difesa contestava la ricostruzione della mancata desistenza volontaria, sostenendo che l'interruzione dell'azione sarebbe stata dovuta a una scelta volontaria; i giudici di merito avevano invece accertato che l'azione furtiva fu interrotta solo per il sopraggiungere di un terzo soggetto che bussava alla porta, rendendo più rischiosa la prosecuzione del fatto. Per uno dei due imputati era inoltre contestata la recidiva, ma anche tale valutazione è stata ritenuta frutto di apprezzamenti di merito non illogici e quindi insindacabili in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che i motivi erano non specifici e meramente reiterativi rispetto a quelli già esaminati e respinti in appello, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da vizi logico-giuridici. Ha quindi confermato la responsabilità già affermata nei giudizi di merito per il tentato furto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento al tentato furto: il fatto è stato qualificato come tentativo di furto, con esclusione della desistenza volontaria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente i motivi già esaminati e respinti in appello, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancanza di desistenza volontaria nel tentativo è configurabile quando l'interruzione dell'azione criminosa dipende da un fattore esterno che renda più rischiosa o difficile la prosecuzione del delitto, e non da una libera scelta dell'agente.
  • Le valutazioni di merito sulla credibilità della ricostruzione fattuale e sull'applicazione di istituti come la recidiva non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativoRecidiva

Testo integrale

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