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Sentenza

Sentenza n. 4152/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di sospensione di patente di guida emesso dalla Prefettura di Roma in data 21 maggio 2024, prot. n. -OMISSIS-, notificato ad opera degli agenti del Commissariato di P.S. “Cristoforo Colombo” in data 7 giugno 2024, nella parte in cui dispone che il ricorrente si sottoponga alla visita medica prevista dall’art. 119, comma 4, del C.d.S. presso la Commissione Medica Locale di Roma ed atti connessi.

Giustizia amministrativa202408033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di sospensione della patente, nella parte relativa alla sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica Locale ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice della strada

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (conducente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, coinvolto in un incidente stradale e sottoposto ad accertamenti tossicologici presso il pronto soccorso, ha impugnato il provvedimento prefettizio che disponeva la sospensione della patente e, per quanto qui rileva, la sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica Locale. Deduceva: il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti; la violazione degli artt. 187 C.d.S. e 114 disp. att. c.p.p.; l’insussistenza di una comprovata positività ai cannabinoidi, non essendo stato documentato il necessario accertamento di secondo livello; la violazione del diritto di difesa, poiché l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore era stato dato soltanto per gli accertamenti alcolemici ex art. 186 C.d.S. e non per quelli relativi alle sostanze stupefacenti ex art. 187 C.d.S.; il difetto dei presupposti e della motivazione, non risultando uno stato di alterazione psico-fisica o anomalie comportamentali al momento dell’incidente. Il provvedimento di sospensione era stato annullato dal Giudice di Pace; il procedimento penale era stato archiviato; ulteriori accertamenti sanitari avevano attestato la piena idoneità psicofisica alla guida.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ritenendo illegittima anche la parte relativa alla visita medica. L’art. 128 C.d.S. richiede, per la revisione della patente disposta dal Prefetto, sia la riconducibilità del caso a una delle fattispecie degli artt. 186 o 187 C.d.S., sia il sospetto che l’interessato non possieda più i requisiti psico-fisici necessari alla guida. Nel caso concreto, il primo presupposto non poteva ritenersi sussistente perché l’accertamento tossicologico era stato eseguito senza il rispetto delle garanzie difensive previste per gli accertamenti ex art. 187 C.d.S. e risultava comunque incerto, non essendo stata acquisita la conferma con metodo di secondo livello. La caducazione dell’accertamento priva inoltre il fatto accertato di qualsiasi idoneità a produrre effetti giuridici e impedisce all’amministrazione di utilizzarlo come presupposto di ulteriori provvedimenti. Il TAR ha altresì valorizzato l’assenza di segni di alterazione psico-fisica, la condizione di coscienza, orientamento e collaborazione del conducente durante gli accertamenti e gli esiti successivi attestanti la piena idoneità alla guida. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 128 C.d.S.

    La revisione della patente può essere disposta dal Prefetto quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.

    La revisione prefettizia richiede la sussistenza di un caso riconducibile agli artt. 186 o 187 C.d.S. e di un fondato sospetto circa la permanenza dei requisiti psico-fisici o dell’idoneità alla guida.

  • art. 187 C.d.S.

    Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

    La fattispecie presuppone non soltanto l’assunzione di sostanze, ma anche lo stato di alterazione psico-fisica; gli accertamenti devono essere acquisiti nel rispetto delle garanzie procedurali e con adeguata certezza scientifica.

  • art. 186 C.d.S.

    Richiamato quale fattispecie distinta relativa alla guida in stato di ebbrezza e per delimitare l’avviso difensivo effettivamente comunicato al conducente.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Impone le garanzie informative relative alla facoltà di farsi assistere da un difensore negli accertamenti urgenti sulla persona; la loro omissione incide sull’utilizzabilità dell’accertamento tossicologico.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La revisione della patente ai sensi dell’art. 128 C.d.S. presuppone sia la riconducibilità della vicenda a uno dei casi previsti dagli artt. 186 o 187 C.d.S., sia l’esistenza di elementi idonei a far dubitare della permanenza dei requisiti psico-fisici o dell’idoneità tecnica alla guida.
  • L’annullamento o la nullità dell’accertamento tossicologico presupposto per un provvedimento prefettizio impedisce all’amministrazione di utilizzare il medesimo accertamento per adottare ulteriori provvedimenti, poiché l’atto di accertamento e il fatto accertato sono giuridicamente inscindibili e la caducazione del primo ne elimina l’efficacia come presupposto amministrativo.
  • L’omessa informazione della facoltà di farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti relativi all’uso di sostanze stupefacenti compromette le garanzie difensive previste dall’art. 114 disp. att. c.p.p. e rende inidoneo l’accertamento a fondare provvedimenti amministrativi consequenziali.
  • La mera indicazione di una non negatività a un test tossicologico preliminare non è sufficiente, ove il protocollo o la documentazione sanitaria richiedano una conferma con metodo di secondo livello, a dimostrare il presupposto della guida in stato di alterazione o a giustificare la revisione della patente.
  • La revisione della patente non può essere fondata esclusivamente su un esito tossicologico incerto quando gli accertamenti contestuali all’incidente descrivano il conducente come cosciente, orientato, collaborante e capace di ricostruire gli eventi, in assenza di ulteriori elementi sintomatici di alterazione psico-fisica.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaInvalidità del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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