Cassazione Civile, Ordinanza n. 32048/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di intimazione per omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2011. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'impugnazione ritenendo che il termine di prescrizione per la riscossione della tassa automobilistica fosse di tre anni, decorrenti dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento, e che tale termine fosse stato interrotto dall'avviso di accertamento notificato nel 2014. Secondo la CTR, l'intimazione di pagamento notificata l'8 novembre 2017 era intervenuta oltre il nuovo termine triennale. La Regione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, sostenendo che la prescrizione si sarebbe compiuta solo al 31 dicembre 2014 per la tassa 2011 e al 31 dicembre 2017 per l'intimazione, assumendo quindi la tempestività dell'atto esattivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha confermato che, per la tassa automobilistica, il termine di prescrizione è triennale, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e si interrompe con gli atti idonei, non con l'iscrizione a ruolo, che è atto interno. Ha inoltre ribadito che la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento non determina la conversione della prescrizione breve nel termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c., poiché tale conversione opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 del D.L. n. 953 del 1982
Per la tassa automobilistica il termine prescrizionale è triennale e decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento.
art. 3 del D.L. n. 2 del 1986
Richiamato dal ricorrente nel collegamento con la disciplina della tassa automobilistica e del relativo termine di prescrizione.
art. 2953 c.c.
La conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale non opera per la sola mancata impugnazione dell'atto di riscossione; serve un titolo giudiziale divenuto definitivo.
art. 360 c.p.c.
Norma invocata a sostegno del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
comma 1-quater e comma 1-bis
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato.
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica, la prescrizione del credito è triennale e decorre dall'anno in cui il pagamento doveva essere eseguito; gli atti idonei a interromperla fanno ripartire un nuovo termine triennale.
- L'iscrizione a ruolo del tributo è un atto interno dell'Amministrazione e non è, di per sé, idonea a interrompere la prescrizione perché non costituisce in mora il debitore.
- La mancata opposizione o impugnazione di un atto di riscossione non comporta la conversione automatica della prescrizione breve nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2953 c.c.; tale effetto si verifica solo se il credito è consacrato in un titolo giudiziale definitivo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che contesti l'applicazione della prescrizione deve confrontarsi con il principio per cui il termine decorre dall'ultimo atto interruttivo validamente notificato.
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