Cassazione Penale, Sentenza n. 41798/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/01/2022 con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato de plano inammissibile il reclamo proposto da Attanasio avverso la decisione sul reclamo in materia di provvedimenti disciplinari. Il Presidente ha ritenuto decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 35-bis, comma 2, ord. pen.; il ricorrente ha contestato che il reclamo fosse invece proposto ai sensi del comma 4 dello stesso art. 35-bis (termine di 15 giorni) e che il Presidente non potesse decidere de plano il reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza. Criticata anche la mancanza di indicazione delle date utili per valutare la tempestività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il potere di dichiarare de plano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è limitato alle ipotesi in cui la richiesta sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione di altra già rigettata, e non è applicabile al giudizio d'impugnazione come il reclamo al Tribunale di sorveglianza. Per i motivi di cui all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., l'inammissibilità del gravame deve essere dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione e, se organo collegiale, dal Collegio; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Trieste per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 35-bis, ord. pen.
Il Tribunale rileva che il comma 2 fissa un termine di dieci giorni per specifiche impugnazioni, mentre il comma 4 prevede il termine di quindici giorni per il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso la decisione del magistrato di sorveglianza; nella vicenda il Presidente ha applicato erroneamente il termine di dieci giorni quando il reclamo rientrava nel comma 4.
art. 662, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come violato; dalla decisione di legittimità emerge che la questione principale riguarda però l'irritualità dell'uso del provvedimento de plano sul reclamo d'impugnazione, più che una questione diretta sul contenuto dell'art. 662.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte precisa che l'emissione de plano di decreto di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, è possibile solo quando la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o è mera riproposizione di istanza già respinta; non è applicabile al giudizio d'impugnazione collegiale come il reclamo al Tribunale di sorveglianza.
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'inammissibilità nelle impugnazioni è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione; se il giudice è organo collegiale, la dichiarazione deve essere adottata dal Collegio. Ne deriva che il Presidente non poteva decidere de plano l'inammissibilità del reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza.
art. 69, comma 6, ord. pen.
Richiamato per ricondurre il reclamo proposto da Attanasio nel novero degli atti di impugnazione previsti dall'ordinamento penitenziario e sottolineare la disciplina speciale dei reclami davanti al Tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- Il potere del Presidente di un Tribunale di sorveglianza di dichiarare de plano l'inammissibilità è molto limitato: ove il reclamo rientri nella categoria degli 'atti di impugnazione' e sia rivolto a un organo collegiale, l'inammissibilità deve essere dichiarata dal Collegio con ordinanza ai sensi dell'art. 591 c.1 c.p.p.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità per tardività, il giudice deve accertare e indicare chiaramente le date rilevanti (provvedimento contestato, notifica, proposizione del reclamo) e applicare il termine corretto del relativo comma dell'art. 35-bis (10 giorni o 15 giorni a seconda della fattispecie).
- Se il Presidente decide de plano in una materia che rientra nel giudizio d'impugnazione collegiale, il provvedimento è vulnerabile e può essere annullato in Cassazione con conseguente rimessione degli atti al Tribunale per il prosieguo.
- In situazioni simili, il difensore deve contestare sia l'applicazione del termine errato sia la modalità di decisione (de plano vs ordinanza del Collegio) e richiedere che vengano motivate e datate le valutazioni sulla tempestività.
- La correttezza procedurale nelle impugnazioni disciplinari è essenziale: errori formali del giudice sull'ammissibilità o sulla competenza del collegio possono determinare l'annullamento senza rinvio.
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