Cassazione Penale, Sentenza n. 5293/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che lo aveva collocato nella cosiddetta "area riservata" e gli aveva impedito l'accesso al "campo sportivo" più ampio. Il difensore denunciava violazione di legge (artt. 14-bis e 41 ord. pen.) e dell'art. 27 Cost., sostenendo che la limitazione pregiudicava il benessere psico-fisico del detenuto e la finalità rieducativa della pena, che doveva prevalere nel bilanciamento con le esigenze di sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., poiché il ricorrente ha terminato di espiare la pena il 10/05/2023 in pendenza del giudizio, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale all'impugnazione. La decisione si basa sui principi consolidati secondo cui l'interesse all'impugnazione deve essere utilitaristicamente concreto, attuale e sussistere sia al momento della proposizione che della decisione; la sopravvenuta estinzione dell'esecuzione assorbe la finalità dell'impugnante. Non sono state imposte spese processuali né sanzioni pecuniarie al ricorrente in ragione della declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 14-bis ordinamento penitenziario
Richiamato dal ricorrente come norma a tutela della socialità dei detenuti; nella sentenza la norma è posta a fondamento dell'eccezione di violazione ma il giudizio di merito non è stato affrontato per sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 41 ordinamento penitenziario
Richiamato dal ricorrente in relazione ai diritti di rieducazione e trattamento; la Corte non ha valutato il merito della presunta violazione per sopravvenuta mancanza di interesse.
art. 27 Costituzione
Invocato per la finalità rieducativa della pena; la Corte ha rilevato che tale censura non è più idonea a sostenere il ricorso dichiarato inammissibile a causa dell'estinzione della pena.
art. 591, comma 1, lett. a), codice di procedura penale
Norma richiamata quale titolo normativo per la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse; utilizzata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 568, comma 4, codice di procedura penale
Richiamato nella motivazione per definire la nozione di interesse ad impugnare: requisito soggettivo dell'impugnazione che deve essere concreto, attuale e utile.
Massime di principio
- L'interesse all'impugnazione deve essere concreto, attuale e sussistere sia al momento della proposizione che al momento della decisione: se viene meno (es. per estinzione della pena) il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La sopravvenuta estinzione dell'esecuzione assorbe la finalità dell'impugnante quando la pronuncia richiesta non può più procurare un'utilità pratica al ricorrente; in tali casi i giudici non entrano nel merito delle questioni sostanziali.
- La declaratoria di inammissibilità per carenza d'interesse non configura soccombenza e, salvo diverse previsioni, non comporta l'imposizione delle spese processuali né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Per conservare l'interesse all'impugnazione in situazioni analoghe è necessario dimostrare che la pronuncia impugnata può produrre effetti utili anche dopo l'estinzione della pena (es. effetti sulla posizione giuridica futura, indennizzi, certificazioni o conseguenze amministrative).
- Nelle controversie relative a misure detentive o limitazioni in carcere è opportuno valutare tempestivamente i rimedi disponibili e, se vi è il rischio di estinzione del titolo, chiedere misure cautelari o interventi che preservino l'utilità dell'impugnazione.
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