Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43682/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze; si chiedeva la revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal Tribunale del riesame (27/01/2020) e l'autorizzazione a permessi temporanei per recarsi in Pakistan. L'imputato è indagato per rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e furto in abitazione aggravato in concorso. I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi: manifesta illogicità e travisamento della motivazione; motivazione mancante o tautologica; omissione di valutazione dei presupposti e degli indizi rilevanti ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen.; erronea applicazione degli artt. 274 (lett. c) e 275 cod. proc. pen. in relazione all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; mancata considerazione della proporzionalità della misura in relazione al tempo trascorso e dei profili soggettivi (assenza di precedenti, stabile dimora e occupazione); violazione degli artt. 13 e 27 Cost. per la persistenza di una limitazione della libertà personale prima di condanna definitiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi perché nei confronti del ricorrente era intervenuta sentenza di condanna in sede di appello (29/09/2020) che, anche ai fini del giudizio cautelare, vincola la ricostruzione dei fatti e la valutazione della gravità indiziaria. Anche gli altri motivi (4-8) sono stati ritenuti infondati: il Tribunale aveva condiviso le valutazioni della Corte d'appello secondo cui permangono esigenze cautelari fondandosi sull'estrema gravità dei fatti e sulla negativa personalità desunta dalle modalità della condotta, riconoscendo l'adeguatezza della misura dell'obbligo di presentazione e ritenendo ingiustificata l'autorizzazione all'espatrio perché ne avrebbe reso inefficace la misura. La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito il criterio interpretativo sull'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.: l'attualità del pericolo non richiede necessariamente l'esistenza di un'opportunità imminente di delinquere ma può essere desunta da una valutazione prognostica delle modalità del fatto, della personalità e del contesto socio-ambientale. Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; citata per descrivere la modalità di trattazione del procedimento

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione ai fini della motivazione; richiamato come parametro per la motivazione in cassazione

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Regola l'obbligo di motivazione specifica delle esigenze cautelari e degli indizi; la Corte rileva che dopo una sentenza di condanna la valutazione deve rispettare la ricostruzione del merito

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiama principi di motivazione e valutazione probatoria; invocato nei motivi di doglianza ma non ritenuto violato dalla Corte

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce che la misura può essere giustificata dal pericolo di commissione di ulteriori delitti, che deve essere concreto e attuale; la Corte interpreta che l'attualità non richiede necessariamente un'occasione imminente ma può emergere da una valutazione prognostica fondata su fatti, personalità e contesto

  • art. 275, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi come norma applicabile alle misure e alla loro compatibilità; la Corte non ha ravvisato erronea applicazione della norma

  • art. 133 cod. pen.

    Menzionato in relazione agli indici di pericolosità del reo; la Corte ha ritenuto non determinanti gli elementi difensivi già considerati in sede di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • artt. 13 e 27 Cost.

    Richiamati dalla difesa in relazione alla limitazione della libertà personale prima di condanna definitiva; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze alla luce della sentenza di condanna intervenuta in appello

Massime di principio

  • Se è intervenuta una sentenza di condanna anche non definitiva, il giudizio sulle misure cautelari deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito; questioni sulla gravità indiziaria risultano in larga parte superate.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede necessariamente la previsione di una specifica occasione imminente di delinquere; può essere accertata mediante valutazione prognostica basata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'imputato e sul contesto socio-ambientale.
  • La gravità dei fatti e gli elementi negativi della personalità desunti dalle modalità della condotta possono legittimare la permanenza di misure meno afflittive (es. obbligo di presentazione) e la negazione di permessi temporanei se tali misure risulterebbero inefficaci.
  • Argomentazioni difensive basate su assenza di precedenti, stabile dimora o occupazione devono dimostrare una modifica concreta delle circostanze rispetto a quanto già considerato in sede di merito per ottenere la revoca o attenuazione della misura cautelare.
  • In cassazione la valutazione dei fatti è limitata: bisogna puntare a profili di diritto o a evidenti vizi di motivazione; ricorsi meramente rivendicativi della valutazione del merito sono frequentemente ritenuti infondati.
  • Presentare ricorso infondato in cassazione può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.