Cassazione Civile, Ordinanza n. 28994/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio promosso da alcuni dipendenti per ottenere il riconoscimento del diritto a un’ora di retribuzione per lavoro straordinario diurno per ogni settimana di lavoro effettivo, diritto poi delimitato temporalmente per effetto della prescrizione. Sulla base delle sentenze ottenute e dei prospetti paga, i lavoratori avevano chiesto decreti ingiuntivi per il pagamento delle somme corrispondenti. La società aveva proposto opposizione ai decreti ingiuntivi, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione la società deduceva sei motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su elementi diversi da quelli del Tribunale; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento delle buste paga e per l’uso di un divisore ricavato dal CCNL non prodotto, nonché contestazione della durata della settimana lavorativa effettiva; (3) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per motivazione ritenuta incomprensibile nella parte relativa al criterio di calcolo; (4) violazione dell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte ritenuto generiche le contestazioni sul quantum; (5) violazione degli artt. 414, 416, 420, 437, 645 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che fosse stato invertito l’onere della prova e che le contestazioni sul quantum fossero state mal valutate; (6) omessa pronuncia sui criteri di calcolo di rivalutazione monetaria e interessi legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo perché non denunciava un fatto storico omesso ma una pluralità di elementi probatori; il secondo perché la questione sulla durata della settimana lavorativa era nuova e il richiamo al CCNL era solo un obiter dictum, non decisivo; il terzo perché la motivazione, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico seguito; il quarto perché, pur a fronte di espressioni critiche sulla genericità dell’appello, la Corte territoriale aveva comunque esaminato il merito; il quinto perché non erano specificati gli errori di rito e perché correttamente era stato applicato l’art. 2697 c.c., essendo stato provato il credito con le sentenze e con i prospetti paga della datrice di lavoro, mentre alla debitrice incombeva la prova di fatti impeditivi o modificativi; il sesto perché non era stato rispettato l’onere di specificità e autosufficienza, non essendo riprodotto o puntualmente indicato il luogo dell’atto di appello in cui l’eccezione sugli accessori era stata proposta. La società è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico, decisivo e discusso, non di una pluralità di elementi probatori o valutativi.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge devono individuare con precisione la regola sostanziale o processuale asseritamente violata; non è consentito surrettiziamente sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
Non può essere invocato per denunciare un preteso travisamento della prova quando la censura mira in realtà a contestare l’apprezzamento di merito compiuto dal giudice.
art. 111 Cost.
La motivazione è viziata solo se i passaggi logico-giuridici sono del tutto incomprensibili; una motivazione sintetica o per relationem resta sufficiente se consente di ricostruire il percorso decisorio.
art. 132 c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo in caso di mancanza assoluta o di totale incomprensibilità della decisione.
art. 437 c.p.c.
La censura sulla genericità dell’appello o sul mancato esame di un motivo è inammissibile se, comunque, il giudice di merito ha esaminato la questione nel merito.
art. 414 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificazione del dedotto error in procedendo.
art. 416 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificazione del dedotto error in procedendo.
art. 420 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificazione del dedotto error in procedendo.
art. 645 c.p.c.
Richiamato in relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione dell’errore processuale dedotto.
art. 2697 c.c.
Il credito era già dimostrato dal titolo giudiziale e dai prospetti paga della datrice di lavoro; gravava sulla debitrice la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del quantum.
art. 348-ter c.p.c.
Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è scrutinabile quando la censura non riguarda un fatto storico omesso nei termini richiesti dalla norma.
art. 2008 c.p.c.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sulla mancata valutazione di documenti o elementi probatori, ma solo sull’omissione di un preciso fatto storico.
- La denuncia di travisamento della prova non è ammissibile quando, in sostanza, si chiede alla Corte di cassazione una nuova valutazione del merito e del materiale istruttorio.
- Una motivazione è sufficiente se, anche in forma sintetica o per relationem, rende intelligibile l’iter logico seguito dal giudice; non è necessaria la specificazione analitica di ogni elemento di calcolo se il criterio è comunque ricostruibile dagli atti richiamati.
- Quando il credito è fondato su un titolo giudiziale e su documentazione proveniente dal debitore, spetta a quest’ultimo allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito o del suo ammontare.
- Le censure processuali in cassazione richiedono specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione l’atto e il passaggio processuale rilevante, soprattutto quando deduce un’omessa pronuncia.
- Il richiamo, nella motivazione, a un dato normativo o contrattuale non decisivo non inficia la sentenza se la decisione è già sorretta da una ratio autonoma e sufficiente.
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