Cassazione Civile, Ordinanza n. 28699/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di bollo assolta in modo virtuale, relativo al conguaglio dell'imposta dovuta per l'anno 2011. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di essere stata ammessa all'amministrazione straordinaria dal 18 ottobre 2011 e dichiarata insolvente il 20 ottobre 2011, di avere già pagato integralmente quanto dovuto per il periodo di sua spettanza e che la somma richiesta riguardasse in realtà la posizione della società in bonis. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che il debito tributario fosse sorto al momento di emissione delle fatture e delle ritenute, quindi prima dell'ammissione alla procedura. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 15, commi 4, 5 e 6, del DPR 642/1972, sostenendo che l'imposta virtuale di bollo si articola in una fase provvisoria e in una fase definitiva: il saldo nasce con la liquidazione definitiva, effettuata nel febbraio 2012, e dunque dopo l'ammissione alla procedura, con conseguente errore della CTR nell'attribuire il credito al periodo anteriore alla procedura.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla corretta ricostruzione del momento e dei criteri di accertamento del credito erariale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha affermato che, in tema di imposta di bollo virtuale, il sistema prevede versamenti provvisori periodici e una liquidazione definitiva del conguaglio; il credito va però correttamente imputato alle operazioni effettuate nelle diverse frazioni temporali dell'anno. Inoltre ha rilevato che, sopravvenuta la confisca della società, il credito erariale può estinguersi per confusione nei limiti della capienza del patrimonio confiscato, ma tale verifica richiede l'accertamento dell'ammontare complessivo dei crediti e dell'entità del patrimonio sociale, accertamento rimesso al giudice di merito. Le spese sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 15 DPR 642/1972
disciplina il meccanismo dell'imposta di bollo virtuale, articolato in una liquidazione provvisoria con versamenti rateali e in una liquidazione definitiva di conguaglio sulla base del numero effettivo di atti emessi nell'anno precedente
art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
nell'ipotesi di confisca di prevenzione di beni, aziende o partecipazioni societarie già sequestrate, i crediti impositivi possono estinguersi per confusione nei limiti della capienza del patrimonio confiscato
art. 1253 c.c.
richiamato quale fondamento dell'estinzione per confusione del credito quando creditore e debitore vengono a coincidere per effetto della confisca
art. 360, numero 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per dedurre la violazione di legge da parte del giudice di merito
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria nella fase camerale
Massime di principio
- Nel regime dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, la liquidazione annuale non si esaurisce nella sola fase definitiva: essa presuppone una previa liquidazione provvisoria e versamenti periodici, sicché il credito va ricondotto alle operazioni e agli atti effettivamente formati nelle diverse frazioni temporali considerate dalla legge.
- Quando il periodo d'imposta o il periodo di riferimento si colloca in parte prima e in parte dopo l'apertura di una procedura concorsuale o assimilata, il credito tributario deve essere scisso e imputato distintamente alle due frazioni temporali, secondo il momento di maturazione delle obbligazioni sottostanti.
- In presenza di confisca di prevenzione di beni o aziende, i crediti erariali possono estinguersi per confusione solo nei limiti della capienza del patrimonio confiscato; a tal fine è necessario accertare sia l'ammontare complessivo dei crediti sia il valore del patrimonio oggetto di confisca.
- L'accertamento della sorte del credito tributario dopo la confisca non può prescindere da una ricostruzione puntuale del credito stesso secondo i corretti criteri di imputazione temporale, demandata al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28558/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28559/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28560/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28561/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28562/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28563/2021 del 18/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →