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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28699/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di bollo assolta in modo virtuale, relativo al conguaglio dell'imposta dovuta per l'anno 2011. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di essere stata ammessa all'amministrazione straordinaria dal 18 ottobre 2011 e dichiarata insolvente il 20 ottobre 2011, di avere già pagato integralmente quanto dovuto per il periodo di sua spettanza e che la somma richiesta riguardasse in realtà la posizione della società in bonis. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che il debito tributario fosse sorto al momento di emissione delle fatture e delle ritenute, quindi prima dell'ammissione alla procedura. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 15, commi 4, 5 e 6, del DPR 642/1972, sostenendo che l'imposta virtuale di bollo si articola in una fase provvisoria e in una fase definitiva: il saldo nasce con la liquidazione definitiva, effettuata nel febbraio 2012, e dunque dopo l'ammissione alla procedura, con conseguente errore della CTR nell'attribuire il credito al periodo anteriore alla procedura.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla corretta ricostruzione del momento e dei criteri di accertamento del credito erariale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha affermato che, in tema di imposta di bollo virtuale, il sistema prevede versamenti provvisori periodici e una liquidazione definitiva del conguaglio; il credito va però correttamente imputato alle operazioni effettuate nelle diverse frazioni temporali dell'anno. Inoltre ha rilevato che, sopravvenuta la confisca della società, il credito erariale può estinguersi per confusione nei limiti della capienza del patrimonio confiscato, ma tale verifica richiede l'accertamento dell'ammontare complessivo dei crediti e dell'entità del patrimonio sociale, accertamento rimesso al giudice di merito. Le spese sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 15 DPR 642/1972

    disciplina il meccanismo dell'imposta di bollo virtuale, articolato in una liquidazione provvisoria con versamenti rateali e in una liquidazione definitiva di conguaglio sulla base del numero effettivo di atti emessi nell'anno precedente

  • art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    nell'ipotesi di confisca di prevenzione di beni, aziende o partecipazioni societarie già sequestrate, i crediti impositivi possono estinguersi per confusione nei limiti della capienza del patrimonio confiscato

  • art. 1253 c.c.

    richiamato quale fondamento dell'estinzione per confusione del credito quando creditore e debitore vengono a coincidere per effetto della confisca

  • art. 360, numero 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per dedurre la violazione di legge da parte del giudice di merito

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nella fase camerale

Massime di principio

  • Nel regime dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, la liquidazione annuale non si esaurisce nella sola fase definitiva: essa presuppone una previa liquidazione provvisoria e versamenti periodici, sicché il credito va ricondotto alle operazioni e agli atti effettivamente formati nelle diverse frazioni temporali considerate dalla legge.
  • Quando il periodo d'imposta o il periodo di riferimento si colloca in parte prima e in parte dopo l'apertura di una procedura concorsuale o assimilata, il credito tributario deve essere scisso e imputato distintamente alle due frazioni temporali, secondo il momento di maturazione delle obbligazioni sottostanti.
  • In presenza di confisca di prevenzione di beni o aziende, i crediti erariali possono estinguersi per confusione solo nei limiti della capienza del patrimonio confiscato; a tal fine è necessario accertare sia l'ammontare complessivo dei crediti sia il valore del patrimonio oggetto di confisca.
  • L'accertamento della sorte del credito tributario dopo la confisca non può prescindere da una ricostruzione puntuale del credito stesso secondo i corretti criteri di imputazione temporale, demandata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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