Cassazione Penale, Sentenza n. 19134/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/12/2024 del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP (provvedimento del 14/10/2024) per il reato di acquisto di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio (partita di 5 kg. di marijuana). Il ricorso contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di idonea prova dell'efficacia drogante della sostanza emergente dalle sole intercettazioni (c.d. "droga parlata") e, in subordine in memoria, chiedeva la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito di specificità e per motivi non consentiti, ritenendo la doglianza difensiva generica e non confrontata con l'ampia motivazione del riesame. Ha confermato la possibilità, in sede cautelare e in assenza di sequestri, di desumere la valenza del principio attivo da intercettazioni e circostanze probatorie ("droga parlata"). La questione di riqualificazione ex art. 73, comma 5, è stata considerata nuova e inammissibile perché sollevata per la prima volta in memoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'equa somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, lasciando in sostanza inalterata l'ordinanza del riesame.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
La presenza di collegamenti o cointeressenze con la cosca riferita a Cracolici è stata valutata dal riesame come elemento rafforzativo delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e radicato inserimento in circuiti criminali).
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ai sensi di tale norma è stata ritenuta nuova e sollevata tardivamente (in memoria): pertanto inammissibile e non esaminata nel merito dalla Corte di Cassazione.
principio giurisprudenziale sulla "droga parlata"
In sede cautelare il giudice può desumere la presenza e la rilevanza del principio attivo di una sostanza anche in assenza di analisi chimiche, quando intercettazioni e altre circostanze costituiscano prova significativa della transazione e del fine di spaccio.
regole di ammissibilità del ricorso per cassazione (specificità dei motivi)
Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e prospettare motivi consentiti; doglianze generiche o nuovi argomenti sollevati tardivamente comportano l'inammissibilità.
Massime di principio
- In fase cautelare, anche senza sequestro o analisi chimiche, intercettazioni chiare e circostanziate possono fondare la gravità indiziaria circa l'acquisto/traffico di stupefacenti (principio della "droga parlata").
- La scarsa qualità dichiarata di una partita di droga non esclude automaticamente l'offensività della condotta: può piuttosto dimostrare l'intento di destinare la sostanza allo spaccio e le difficoltà di collocamento sul mercato.
- La presenza di collegamenti con soggetti riconducibili a consorterie mafiose o l'uso di mediatori rafforza le esigenze cautelari, giustificando misure detentive in presenza di gravi indizi.
- Osservare la specificità e l'adeguata motivazione del ricorso per cassazione: argomentazioni generiche o non strutturate portano all'inammissibilità.
- Questioni nuove o dedotte per la prima volta in memoria (es. riqualificazioni normative) di norma non sono esaminabili dalla Cassazione e vanno tempestivamente formulate nei motivi di ricorso.
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