Sentenza del 22/03/2017 n. 7290 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2003, con cui erano stati rettificati il reddito della società e i redditi di partecipazione dei soci. I contribuenti sostenevano che gli atti fossero illegittimi perché emessi e notificati prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura della verifica fiscale, in violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente. L'Agenzia delle Entrate contestava tale conclusione, sostenendo che la norma non prevedesse espressamente la nullità dell'atto, che non vi fosse stato concreto pregiudizio difensivo e che sussistessero ragioni d'urgenza legate all'imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'illegittimità degli avvisi di accertamento emessi prima della scadenza dei sessanta giorni. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la violazione del termine comporta, di per sé, l'illegittimità dell'atto, salvo l'esistenza di specifiche e concrete ragioni d'urgenza, che devono essere provate dall'Ufficio. L'imminente scadenza del termine di decadenza per l'accertamento non costituisce, da sola, una valida ragione d'urgenza. Il motivo relativo alla durata della verifica è stato dichiarato assorbito, poiché la violazione del termine dilatorio costituiva autonomo motivo sufficiente a confermare la decisione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, Statuto dei diritti del contribuente
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Il termine di sessanta giorni decorre dalla consegna al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività. La sua funzione è garantire il contraddittorio procedimentale e consentire al contribuente di formulare osservazioni e richieste prima dell'emissione dell'accertamento. L'Ufficio può derogare al termine solo in presenza di ragioni d'urgenza effettive, specifiche e concretamente dimostrate.
Art. 360, n. 3, codice di procedura civile
La disposizione è stata richiamata quale parametro del ricorso per cassazione per dedurre la violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Massime di principio
- Quando un accertamento segue una verifica fiscale svolta nei locali del contribuente, l'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura prima di emettere l'atto.
- Un avviso emesso prima della scadenza del termine è illegittimo, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni d'urgenza già concretamente esistenti al momento dell'emissione.
- La semplice imminente scadenza del termine di decadenza per notificare l'accertamento non è, da sola, sufficiente a giustificare l'emissione anticipata.
- Non è necessario che il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio difensivo: la violazione del termine incide autonomamente sulla validità dell'atto, in quanto compromette il contraddittorio procedimentale.
- L'eventuale illegittimità della durata della verifica può risultare non decisiva se l'avviso è comunque invalido per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 6 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 45 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 47 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 142 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →