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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21641/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un ingegnere aveva proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa, chiedendo l'ammissione in privilegio di due crediti per compensi professionali residui relativi a prestazioni svolte per la società: uno per attività concernenti la sistemazione delle aree esterne agli edifici e l'altro per attività relative ai soli edifici. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo, in sintesi, che l'incarico fosse unitario e omnicomprensivo, che i decreti ingiuntivi prodotti fossero inopponibili alla procedura perché privi di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., e che il professionista non avesse provato l'esatto adempimento delle prestazioni, emergendo invece documenti indicativi di inadempimenti e del successivo intervento di altro professionista. In cassazione il ricorrente ha denunciato: violazione dell'art. 1460 c.c. per avere il tribunale valutato come non provato l'esatto adempimento senza distinguere tra le diverse attività; erronea applicazione degli artt. 2909 c.c. e 647 c.p.c. sulla opponibilità dei decreti ingiuntivi definitivi; nullità per violazione degli artt. 99 l.fall. e 167 c.p.c. in relazione alla tempestività dell'eccezione di inadempimento; motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; omesso esame di un atto notarile del 19/10/2011 con cui la cooperativa aveva riconosciuto il debito e ceduto un credito al professionista; ulteriore omesso esame circa la pertinenza temporale e materiale delle contestazioni; violazione degli artt. 1460 e 1455 c.c. per la ritenuta non lieve gravità dell'inadempimento e per asserita contrarietà a buona fede.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo, ha accolto il quarto e il quinto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Avellino limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame della opposizione allo stato passivo, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Le ragioni decisive dell'accoglimento sono state l'apparenza della motivazione sulla prova dell'inadempimento del professionista e l'omessa considerazione dell'atto notarile di riconoscimento del debito, idoneo a far presumere l'esistenza del rapporto sottostante e a spostare sulla procedura l'onere di provare l'inesistenza o invalidità del credito.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di eccezione di inadempimento; la Corte non ne fonda l'accoglimento, limitandosi a rilevare che il motivo sulla gravità dell'inadempimento resta assorbito o comunque non decisivo rispetto ai vizi di motivazione accolti

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'efficacia del decreto ingiuntivo non opposto, ma la Corte ribadisce che senza dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. il decreto non è opponibile alla procedura concorsuale

  • art. 647 c.p.c.

    la dichiarazione di esecutorietà è atto giurisdizionale che presuppone verifica del contraddittorio e regolarità della notificazione; solo da essa deriva il passaggio in giudicato formale e sostanziale del decreto ingiuntivo

  • art. 99 l.fall.

    invocato per sostenere la tardività dell'eccezione di inadempimento; la Corte rileva che, nel caso concreto, l'eccezione era stata tempestivamente formulata in una comparsa idonea e comunque astrattamente sufficiente a sorreggere il rigetto

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla costituzione della procedura e alla dedotta tardività delle eccezioni

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte accoglie la censura perché la motivazione del decreto era solo apparente e non spiegava il nesso tra i documenti richiamati, le prestazioni effettivamente svolte e la gravità degli asseriti inadempimenti

  • art. 1467 c.c.

    citato solo nella tassonomia? no, non nel testo della sentenza; quindi non incluso

  • art. 647 c.p.c.

    ribadito come indispensabile per l'opponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura concorsuale

  • art. 99, comma 6, l.fall.

    la costituzione della procedura oltre il termine è irrilevante nel caso perché l'eccezione di inadempimento risulta comunque tempestivamente proposta in altra comparsa sostanzialmente identica

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo che contrastava con giurisprudenza consolidata

  • art. 1455 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'inadempimento contestato non fosse di non scarsa importanza; il motivo è rimasto assorbito rispetto ai vizi accolti

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima dell'apertura della procedura concorsuale non è opponibile alla procedura, perché solo la dichiarazione giudiziale di esecutorietà consente il consolidamento del provvedimento monitorio.
  • L'eccezione di inadempimento può essere validamente opposta alla domanda di ammissione al passivo se tempestivamente dedotta; tuttavia, il giudice deve verificare con motivazione effettiva il contenuto dei documenti richiamati, la loro pertinenza alle prestazioni dedotte e la gravità degli eventuali inadempimenti rispetto all'intero rapporto contrattuale.
  • Una motivazione è solo apparente quando si limita a richiamare documenti o circostanze senza spiegare perché essi dimostrino l'inadempimento allegato e senza confrontarsi con la specifica estensione delle prestazioni professionali dedotte in giudizio.
  • Un atto di riconoscimento del debito munito di data certa, se opposto alla procedura concorsuale, è idoneo a far presumere l'esistenza del rapporto sottostante e sposta sulla procedura l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità del credito.
  • Nella verifica dello stato passivo, il giudice non può ignorare un documento decisivo prodotto dalla parte, se esso è specificamente indicato e può incidere sulla prova del credito e sulla ricostruzione del rapporto obbligatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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