Sentenza n. 650/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento - del decreto di rigetto N. Cat A 12/Imm./2021/Prot. 488, del 12/11/2021 notificato in data 09/08/2022, con il quale il Questore di Caserta, ha disposto il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Questura di Caserta sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata il 22 maggio 2018. L'amministrazione aveva ritenuto non sufficientemente documentati i requisiti reddituali, anche per la mancata produzione dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché la regolarità anagrafica, per l'assenza di un certificato anagrafico o della prova dell'avvio della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune indicato come domicilio. Con un'unica censura la ricorrente ha sostenuto la sussistenza dei requisiti reddituali e non reddituali, producendo documentazione a sostegno, tra cui una dichiarazione di ospitalità del 10 gennaio 2022 e dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021 e 2022 trasmesse il 29 settembre 2022.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando il diniego. Ha rilevato che la documentazione prodotta dalla ricorrente era successiva alla data di adozione del provvedimento, il 12 novembre 2021: la dichiarazione di ospitalità era del 10 gennaio 2022, mentre le dichiarazioni dei redditi erano state trasmesse il 29 settembre 2022; parte della documentazione era quindi successiva anche alla notificazione del diniego, avvenuta il 9 agosto 2022. Tali documenti non erano idonei a dimostrare l'illegittimità originaria del provvedimento, né risultavano ulteriori elementi capaci di contestare l'accertamento amministrativo relativo alla carenza dei requisiti anagrafici e reddituali. Il Collegio ha inoltre compensato integralmente le spese, in ragione della peculiarità della vicenda, e ha confermato il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposto con decreto collegiale.
Norme richiamate
artt. 5 e 25 d.lgs. 286/1998
iscrizione alla CCIAA ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 25 decreto legislativo n. 286/98
Il provvedimento richiama tali disposizioni in relazione alla documentazione reddituale necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; il TAR ha ritenuto non dimostrata la contestazione dell'accertamento amministrativo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un diniego amministrativo, la documentazione formata o acquisita successivamente alla data di adozione dell'atto non è, di regola, idonea a dimostrarne l'illegittimità originaria, perché non può contestare la legittimità del provvedimento alla luce della situazione esistente al momento della sua adozione.
- Quando l'amministrazione fonda il diniego del rinnovo di un titolo di soggiorno sulla carenza di documentazione relativa ai requisiti reddituali e anagrafici, il ricorrente deve fornire elementi riferibili alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento, non essendo sufficiente produrre documenti formati in epoca successiva.
- In assenza di elementi tempestivi e pertinenti idonei a contestare l'istruttoria amministrativa, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può essere confermato dal giudice amministrativo.
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