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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35996/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, da parte di una cassa professionale privatizzata, di una trattenuta sulle pensioni a titolo di contributo di solidarietà prevista da una propria delibera/regolamento. Due pensionati avevano agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità di tali trattenute; il Tribunale aveva accolto le domande e la Corte d'appello aveva respinto il gravame della Cassa. In Cassazione la Cassa ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione della disciplina che le attribuisce autonomia regolamentare e delle norme in materia di equilibrio finanziario delle casse privatizzate, oltre che degli artt. 3, 23 e 38 Cost., sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimamente imposto quale misura interna di adeguamento del regime previdenziale e non come prestazione patrimoniale riservata alla legge. La questione centrale è dunque se una cassa privatizzata possa introdurre un prelievo del genere su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i due motivi congiuntamente esaminati. Ha richiamato una giurisprudenza ormai consolidata secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono, neppure per esigenze di equilibrio di bilancio e stabilità gestionale, imporre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, perché un simile prelievo non incide sul calcolo della pensione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta, riservata al legislatore dall'art. 23 Cost. Ne è derivata la conferma della decisione impugnata. Il ricorso è stato respinto con condanna della Cassa alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente costituito; nulla è stato disposto per l'altra parte intimata non costituita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, D.Lgs. n. 509/1994

    non attribuisce alle casse privatizzate il potere di imporre contributi di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, quando ciò si traduca in una prestazione patrimoniale riservata alla legge

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    la previsione regolamentare non può legittimare un prelievo incompatibile con il principio del pro rata e con la riserva di legge ex art. 23 Cost.

  • Delibera CNPADC del 27.6.2013

    non può fondare validamente l'imposizione del contributo di solidarietà sui trattamenti già determinati

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato dal ricorrente come base del potere regolamentare, ma ritenuto non idoneo a giustificare il prelievo impugnato nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato dal ricorrente, ma non sufficiente a legittimare la trattenuta contestata

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato nel ricorso; la Corte osserva che l'analogo prelievo è stato qualificato dalla giurisprudenza costituzionale come prestazione patrimoniale imposta

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011

    invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina di stabilità del sistema previdenziale, senza mutare l'esito della controversia

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente, ma non idoneo a superare il principio della riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui istituzione spetta al legislatore

  • art. 38 Cost.

    richiamato dal ricorrente, ma la tutela previdenziale non consente alla cassa di introdurre unilateralmente un prelievo sui trattamenti già maturati

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere interne, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati se tale prelievo non incide sui criteri di determinazione della prestazione ma si risolve in una trattenuta autonoma.
  • Un prelievo che colpisce pensioni già determinate in base alla disciplina applicabile e che ha finalità solidaristiche o di riequilibrio finanziario integra una prestazione patrimoniale imposta, soggetta alla riserva di legge dell'art. 23 Cost.
  • Il richiamo all'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e all'obiettivo di equilibrio di bilancio non consente di derogare al principio del pro rata quando la misura incide non sul calcolo della pensione, ma sul suo ammontare tramite un prelievo successivo.
  • Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Cassazione, il rinvio alle precedenti pronunce può essere sufficiente a sorreggere la motivazione senza ulteriore approfondimento.
  • In sede di legittimità, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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